Cassazione Penale, Ordinanza n. 21777/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi dedotti fossero esclusivamente fattuali e diretti a ottenere una diversa valutazione delle fonti di prova, attività non consentita al giudice di legittimità quando la motivazione della sentenza impugnata sia non manifestamente illogica. Conseguentemente ha applicato le pronunce previste dall'art. 616 c.p.p. in tema di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per falsa testimonianza. Dal testo emerge che le doglianze difensive riguardavano esclusivamente questioni di fatto e una diversa lettura delle prove, chiedendo in sostanza una rivalutazione del compendio probatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che la sentenza impugnata aveva già svolto una motivazione non manifestamente illogica e aveva valorizzato anche prove documentali per accertare la sussistenza del reato; perciò le censure erano inammissibili perché sollecitavano un nuovo giudizio di merito precluso in sede di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base per le conseguenti statuizioni economiche/processuali derivanti dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso
falsa testimonianza (art. 372 c.p.)
reato oggetto della confermata condanna in appello, la cui sussistenza è stata ritenuta provata anche tramite elementi documentali
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirano esclusivamente a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una nuova valutazione delle prove, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
- La motivazione della sentenza di merito può fondarsi anche su prove documentali; se essa consente di accertare la sussistenza del reato in modo non illogico, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21707/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21708/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21709/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21710/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21711/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21712/2026 del 12/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →