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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16182/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società postale)

La controversia

La lite nasce dall’emissione e dalla successiva riscossione di sette buoni postali fruttiferi, cinque emessi prima del 13 giugno 1986 e due emessi il 17 giugno 1986. Le originarie intestatarie chiesero decreto ingiuntivo per ottenere da Poste Italiane il pagamento delle somme risultanti dalla tabella riportata sul titolo, sostenendo il diritto al rendimento ivi indicato. Poste Italiane oppose il decreto eccependo, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva e contestando il quantum, assumendo che il tasso di interesse sui buoni fosse stato validamente modificato da un decreto ministeriale e che la previsione tabellare non fosse comunque vincolante. In appello, la società ottenne un accoglimento parziale, ma i successivi ricorrenti censurarono la decisione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973, deducendo la necessità di rinvio pregiudiziale alla CGUE ex art. 267 TFUE per asserito contrasto con il diritto unionale; 2) violazione degli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c., sostenendo l’esistenza di un obbligo informativo ulteriore in capo a Poste Italiane, sia al collocamento sia dopo la pubblicazione del D.M. 13 giugno 1986, con conseguente diritto al risarcimento del danno; 3) violazione dell’art. 5 l. n. 2248/1865, All. E, per chiedere la disapplicazione del D.M. 13 giugno 1986 per asserito eccesso di potere e difetto di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sul rinvio pregiudiziale, osservando che la Corte d’appello aveva già motivato il diniego in linea con i principi di Cassazione e Corte costituzionale; ha ribadito che non sussiste un diritto della parte al rinvio automatico alla CGUE quando la questione sia manifestamente infondata o il quadro interpretativo sia già chiarito. Ha inoltre respinto il motivo sugli obblighi informativi, richiamando il principio secondo cui, per i buoni postali fruttiferi, la conoscenza della variazione dei tassi è affidata alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la messa a disposizione della tabella integrativa ha funzione diversa, non costitutiva della vincolatività della variazione. Infine, ha reputato infondata la domanda di disapplicazione del D.M. 13 giugno 1986, valorizzando l’ampia motivazione della sentenza impugnata e la giurisprudenza consolidata. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 173 d.P.R. 156/1973

    costituisce la base normativa della disciplina dei buoni postali fruttiferi e consente la variazione dei tassi tramite decreto ministeriale con efficacia per il futuro secondo il quadro ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale.

  • art. 267 TFUE

    l’obbligo di rinvio pregiudiziale non opera automaticamente su richiesta di parte; il giudice di ultima istanza può ometterlo quando la questione sia manifestamente infondata o già chiarita, purché motivi il diniego.

  • artt. 1175, 1337 e 1375 c.c.

    non fondano, nel caso dei buoni postali fruttiferi, un obbligo informativo ulteriore idoneo a rendere inefficace la variazione dei tassi disposta con decreto ministeriale o a far sorgere un danno risarcibile.

  • art. 5 l. n. 2248/1865, All. E

    la richiesta di disapplicazione del decreto ministeriale è infondata quando il giudice di merito abbia correttamente applicato la disciplina speciale e la giurisprudenza di riferimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.m. 13 giugno 1986

    il decreto che modifica i rendimenti dei buoni postali è ritenuto validamente applicabile ai titoli interessati, con efficacia per il futuro, sulla base della disciplina primaria e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Massime di principio

  • Per i buoni postali fruttiferi, la variazione dei tassi disposta da un decreto ministeriale è opponibile ai sottoscrittori quando la normativa primaria attribuisce all’amministrazione tale potere e la conoscenza della variazione è affidata alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  • La prescrizione di mettere a disposizione una tabella integrativa presso l’ufficio postale non integra un obbligo informativo la cui violazione incida sulla vincolatività della variazione del tasso nei confronti del risparmiatore; essa serve soltanto a consentire il controllo dell’ammontare del credito al momento della riscossione.
  • Non sussiste un diritto della parte al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando il giudice di ultima istanza ritenga la questione manifestamente infondata o già chiarita dalla giurisprudenza nazionale ed europea, purché dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni del diniego.
  • La domanda risarcitoria fondata sull’asserita omessa informazione presuppone l’esistenza di un fatto illecito o lesivo: se l’obbligo informativo invocato non è riconosciuto dall’ordinamento, viene meno il presupposto stesso del danno.
  • La richiesta di disapplicazione di un decreto ministeriale è infondata quando il giudice abbia accertato la sua coerenza con la disciplina primaria e con l’interpretazione consolidata della Corte di cassazione e della Corte costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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