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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08743/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine da una serie di contratti di lavoro a termine stipulati tra un lavoratore e la società datrice di lavoro, poi dichiarati nulli quanto alla clausola appositiva del termine, con conseguente accertamento della natura a tempo indeterminato del rapporto dalla decorrenza effettiva. In sede di rinvio, la Corte d’appello ha condannato la società al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 32 della L. 183/2010, quantificata in dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre alle retribuzioni maturate dalla sentenza di primo grado fino al licenziamento, effettuando una compensazione tecnica con somme già corrisposte e liquidando le spese dei vari gradi e rinvii. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con tre motivi: 1) omessa pronuncia e violazione dell’art. 32 L. 183/2010 per non avere computato il TFR nella base di calcolo dell’ultima retribuzione globale di fatto; 2) violazione delle norme sulla quantificazione dell’indennità ex art. 32 L. 183/2010, dell’art. 8 L. 604/1966, dell’art. 2120 c.c. e dell’art. 1243 c.c., oltre a vizi motivazionali, sempre per l’omesso computo del TFR; 3) errori nella liquidazione delle spese di lite, per asserito mancato rispetto dei minimi tariffari, errore di calcolo e omessa pronuncia su specifiche voci di spesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché il ricorrente non ha indicato in modo specifico in quali atti processuali e in quale fase o grado del giudizio la questione relativa al computo del TFR nella retribuzione globale di fatto fosse stata tempestivamente proposta, in violazione degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.; tale carenza preclude anche la configurazione dell’omessa pronuncia e delle altre denunciate violazioni. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte relativa alle spese del primo grado, per mancata allegazione e localizzazione della nota spese, ma è stato accolto nei limiti concernenti la liquidazione delle spese dei giudizi di rinvio e di legittimità, perché la Corte territoriale aveva liquidato importi inferiori a quelli dovuti secondo i parametri applicabili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e la causa è stata decisa nel merito con nuova liquidazione delle spese dei vari giudizi indicati in dispositivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per due terzi, con condanna della società resistente alla rifusione del residuo terzo, oltre accessori e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro dell’omessa pronuncia; tuttavia la censura è risultata inammissibile per difetto di specifica localizzazione della questione nel processo.

  • art. 32, L. 183/2010

    È la base normativa dell’indennità risarcitoria per nullità del termine; la censura verteva sul criterio di calcolo dell’ultima retribuzione globale di fatto e, per le spese, la Corte ha riliquidato i compensi dovuti in relazione ai diversi gradi e rinvii.

  • art. 8, L. 604/1966

    Richiamato dal ricorrente in tema di quantificazione dell’indennità, senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità sul punto del TFR.

  • art. 2120 c.c.

    Invocato per sostenere che il TFR dovesse essere computato nella base di calcolo della retribuzione globale di fatto; motivo inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 1243 c.c.

    Richiamato in relazione alla compensazione tecnica operata dalla Corte territoriale; la censura sul punto è rimasta assorbita o comunque inammissibile per le ragioni processuali evidenziate.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Usato come norma di chiusura per dedurre nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente; la censura non è stata esaminata nel merito per difetto di specificità delle allegazioni.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di motivazione della sentenza; anche tale profilo è stato travolto dall’inammissibilità dei motivi principali.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione di legge richiamata nel terzo motivo in tema di spese.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Norma sul vizio processuale richiamata per le censure di omessa pronuncia/motivazione apparente.

  • art. 24, L. 794/1942

    Richiamato per contestare la liquidazione delle spese di lite.

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese di lite.

  • artt. 4 e 6 D.M. 127/2004

    Richiamati per denunciare il mancato rispetto dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese.

  • artt. 2, 4 e 5 D.M. 55/2014

    Richiamati per la determinazione dei compensi professionali e per verificare la correttezza della liquidazione delle spese nei giudizi di rinvio e di legittimità.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Citato per il rito camerale e la riserva del Collegio di depositare l’ordinanza entro sessanta giorni.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, le censure che presuppongono la deduzione di una questione o di una domanda nel giudizio di merito sono inammissibili se il ricorrente non indica specificamente in quale atto e in quale fase processuale la questione sia stata tempestivamente sollevata, secondo gli oneri di specificazione e localizzazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.
  • La denuncia di omessa pronuncia o di violazione di legge collegata a un capo della decisione presuppone che la relativa questione risulti effettivamente introdotta nel processo; in difetto di tale dimostrazione la censura non è scrutinabile.
  • In tema di liquidazione delle spese, il ricorrente che contesti la mancata considerazione di specifiche voci o la violazione dei parametri deve allegare e localizzare la documentazione rilevante, altrimenti la censura è inammissibile.
  • La Corte di cassazione può cassare la sentenza limitatamente al capo delle spese e decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, procedendo direttamente alla riliquidazione secondo i parametri applicabili.
  • La liquidazione dei compensi professionali deve essere effettuata in coerenza con lo scaglione di valore e con le percentuali di riduzione eventualmente applicate dal giudice, potendo il giudice di legittimità correggere l’errore aritmetico o tariffario emergente dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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