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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23582/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento per IRPEF e IVA relativa all'anno d'imposta 2010, deducendo, tra l'altro, l'inesistenza della notifica perché la raccomandata informativa prevista dopo il deposito dell'atto presso la casa comunale era stata recapitata da un operatore postale privato e non da Poste Italiane; contestava inoltre la mancanza di sottoscrizione della cartella e la richiesta di compensi da parte dell'agente della riscossione. La commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso, mentre la commissione tributaria regionale aveva riformato integralmente la decisione ritenendo insanabilmente inesistente la notifica. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 in combinato con l'art. 140 c.p.c., sostenendo che la notifica non era inesistente ma validamente eseguita da messo incaricato con sola raccomandata informativa affidata a operatore privato; e violazione dell'art. 156 c.p.c., deducendo che ogni eventuale vizio era comunque sanato dal raggiungimento dello scopo, poiché il contribuente aveva ricevuto la raccomandata e aveva tempestivamente proposto ricorso, dimostrando di aver avuto piena conoscenza dell'atto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati e ha accolto congiuntamente i due motivi di ricorso. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 299/2020, ha affermato che le notifiche eseguite dall'operatore postale privo di titolo abilitativo nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e il regime introdotto dalla L. 124/2017 non sono inesistenti ma nulle, con conseguente possibile sanatoria ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. Nel caso concreto, poiché il contribuente aveva ritirato la raccomandata informativa e aveva poi proposto tempestivo ricorso avverso la cartella, lo scopo conoscitivo della notificazione era stato raggiunto. Per questo la sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche in diversa composizione, che dovrà esaminare gli ulteriori motivi di appello rimasti assorbiti; il rinvio è stato disposto anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro di deduzione dei motivi di legittimità per violazione di legge.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Disciplina la notificazione della cartella di pagamento; la Corte ne ha fatto applicazione in combinato con l'art. 140 c.p.c.

  • art. 140 c.p.c.

    La notificazione con deposito presso la casa comunale e raccomandata informativa è idonea a perfezionare il procedimento, salvo vizi sanabili; la Corte ha valorizzato il raggiungimento dello scopo conoscitivo.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    Il vizio di notificazione, qualificato come nullità e non inesistenza, è sanato quando l'atto ha raggiunto il suo scopo, cioè la conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

  • direttiva n. 2008/6/CE

    Richiamata come termine iniziale del periodo considerato dalle Sezioni Unite per distinguere tra notifiche nulle e inesistenti effettuate da operatore postale privo di titolo abilitativo.

  • L. n. 124 del 2017

    Richiamata come termine finale del periodo in cui le notifiche eseguite dall'operatore postale privo di titolo abilitativo sono state considerate nulle e non inesistenti.

Massime di principio

  • La notificazione eseguita da operatore postale privo di titolo abilitativo, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e il regime introdotto dalla L. 124/2017, non è inesistente ma nulla.
  • La nullità della notificazione è sanata per raggiungimento dello scopo quando il destinatario riceve comunque l'atto o la raccomandata informativa e dimostra di avere avuto conoscenza effettiva dell'atto, ad esempio proponendo tempestivamente impugnazione.
  • Nell'ambito della notificazione ex art. 140 c.p.c., il dato decisivo non è solo la regolarità formale del recapito della raccomandata informativa, ma anche l'effettivo conseguimento della conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
  • Quando un vizio di notificazione è qualificabile come nullità e non come inesistenza, il giudice deve verificare se l'atto abbia comunque realizzato la sua funzione conoscitiva prima di annullarne gli effetti.

Come è indicizzato

MaterieCartelle, ingiunzioni e riscossione coattivaNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

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