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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18616/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni (art. 5 d.lvo n. 74/2000) riferita all'anno 2017 in qualità di legale rappresentante della QUINTILIANO s.r.l. I motivi di ricorso sono: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova circa il ruolo effettivamente svolto dalla ricorrente e l'operato del presunto "dominus" CHIARUCCI Settimio (procura speciale, precedenti cariche, tentativi di contatto), con conseguente improprietà della valutazione della responsabilità penale; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento psicologico: la ricorrente sarebbe stata mera prestanome, priva della gestione effettiva e delle scritture contabili, e quindi inconsapevole dell'obbligo di dichiarazione; (3) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna, per omissione di valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e per un riferimento illegittimo alle pene accessorie in relazione all'art. 175 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo sul terzo motivo e l'ha annullato senza rinvio limitatamente alla mancata concessione della non menzione della condanna (beneficio applicato). Quanto ai primi due motivi, la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili in quanto attaccavano la valutazione di merito e la persuasività delle conclusioni dei giudici di merito, richiedendo una diversa lettura delle prove non consentita in cassazione. Pertanto la conferma della condanna per omessa dichiarazione è stata mantenuta, mentre è stato riconosciuto alla ricorrente il beneficio della non menzione.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lvo n. 74 del 2000

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Norma che disciplina il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali; la Corte ricorda che il legale rappresentante è obbligato "ex lege" alla presentazione delle dichiarazioni per gli enti e può essere ritenuto autore principale anche se non ha l'effettiva gestione.

  • art. 40, comma secondo, cod. pen.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Riferimento dottrinale: distingue la responsabilità per omissione dei doveri di vigilanza (ex art. 40 c.p.) dalla posizione di obbligo diretto del legale rappresentante per la presentazione delle dichiarazioni; la Corte afferma che il legale rappresentante risponde come autore principale ex lege.

  • art. 175 cod. pen.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Norma sulla non menzione della condanna; la Corte osserva che la sentenza di merito ha fatto riferimento alle pene accessorie in modo non coerente con l'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 175, rendendo viziata la motivazione sul rifiuto del beneficio.

  • art. 133 cod. pen.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della 'meritevolezza' di benefici; la Corte rileva che la decisione di non concedere la non menzione non ha adeguatamente motivato la valutazione sui criteri di cui all'art. 133.

  • art. 620, lett. i) cod. proc. pen.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Potere della Corte di Cassazione di provvedere alla correzione di vizi motivazionali; la Corte ha usato tale potere per sanare la carenza motivazionale e applicare il beneficio della non menzione senza rinvio.

Massime di principio

  • In reati di omessa presentazione delle dichiarazioni, il legale rappresentante è obbligato "ex lege" alla presentazione e può essere ritenuto autore principale anche se non esercita l'effettiva gestione; l'onere di provare di essere mero prestanome grava in concreto sulla difesa e richiede elementi specifici.
  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti ed il merito della valutazione probatoria salvo casi di manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione della motivazione su punti essenziali: le doglianze che chiedono una diversa valutazione delle prove sono spesso dichiarate inammissibili.
  • La concessione della non menzione della condanna è discrezionale e orientata dal principio della emenda; il giudice di merito deve però esplicitare le ragioni della negazione valutando gli elementi dell'art. 133 c.p.; l'uso di riferimenti a norme abrogate o a ragioni generiche può determinare l'annullamento della decisione in cassazione.
  • Quando la motivazione di merito risulta carente su profili decisivi (es. valutazione dei criteri per benefici penitenziari o di non menzione), la Cassazione può intervenire con i poteri sostitutivi di cui all'art. 620 c.p.p. e, se i presupposti sono chiari, applicare il beneficio senza rinvio.
  • In situazioni simili, la difesa deve documentare puntualmente la mancanza di poteri gestionali e fornire prove concrete (procure, atti bancari, corrispondenza, testimonianze) per il convincimento del giudice di merito; altrimenti la posizione di legale rappresentante, con coerenza di comportamenti e cariche in altre società, rischia di essere valutata come responsabilità diretta.

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