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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00790/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile della violazione dell'art. 189, comma 7, cod. strada, per un fatto commesso in Marsala il 1 novembre 2020. Con il primo motivo ha dedotto che l'affermazione di responsabilite0 si fondava esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile, senza adeguati riscontri. Con il secondo motivo ha contestato la qualificazione giuridica della condotta, sostenendo che i fatti dovessero essere ricondotti all'art. 189, comma 6, cod. strada e non al comma 7. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perche9 sostanzialmente diretti a ottenere una nuova valutazione del merito e perche9 riproposizioni di censure gie0 esaminate e disattese nei gradi di merito, che avevano motivato in modo coerente sulla credibilite0 della persona offesa e sulla sussistenza del dolo eventuale quale elemento soggettivo della mancata prestazione di assistenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso di poter valutare l'eventuale superamento del termine di cui all'art. 344-bis c.p.p., affermando che l'inammissibilite0 del ricorso impedisce la declaratoria di improcedibilite0 per tale ragione. La decisione di merito, che aveva affermato la responsabilite0 per il reato contestato, resta dunque ferma.

Norme richiamate

  • art. 189, comma 6, cod. strada

    Il ricorrente invocava la diversa qualificazione della condotta ai sensi del comma 6; la Corte, aderendo ai giudici di merito, ha ritenuto invece integrato il comma 7.

  • art. 189, comma 7, cod. strada

    Norma ritenuta applicabile al fatto, in quanto la condotta di mancata prestazione dell'assistenza occorrente in caso di incidente puf2 essere sorretta anche da dolo eventuale.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    Le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette alle regole probatorie previste per le dichiarazioni dei coimputati o imputati di reato connesso; possono quindi fondare da sole la responsabilite0, previa rigorosa verifica di credibilite0 e attendibilite0.

  • art. 344-bis c.p.p.

    Il superamento del termine di durata massima del giudizio non puf2 essere dichiarato quando il ricorso per cassazione sia inammissibile, perche9 manca un valido rapporto processuale.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilite0, purche9 il giudice svolga una verifica particolarmente rigorosa della credibilite0 soggettiva del dichiarante e dell'attendibilite0 intrinseca del racconto, sorretta da motivazione adeguata.
  • La censura di legittimite0 che si limiti a contestare la valutazione della prova o a riproporre questioni di merito gie0 esaminate e8 inammissibile se tende a ottenere una nuova ricostruzione del fatto.
  • Nel reato di mancata prestazione dell'assistenza occorrente in caso di incidente stradale, l'elemento soggettivo puf2 essere integrato anche dal dolo eventuale, quando l'agente si rappresenti la probabilite0 o possibilite0 che dal sinistro siano derivate lesioni e che vi sia necessite0 di soccorso, e nonostante cif2 ometta di fermarsi e prestare assistenza.
  • L'inammissibilite0 del ricorso per cassazione impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale e preclude la declaratoria di improcedibilite0 per superamento del termine di durata massima del giudizio previsto dall'art. 344-bis c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiDolo eventualeInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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