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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35024/2024 del 18/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo confermava colpevole di truffa ai danni di una compagnia assicurativa e del Fondo Vittime della Strada per un incidente del 21/06/2017, nonché di aver prodotto una dichiarazione falsa sottoscritta dal coimputato Sansò per ottenere l'indennizzo. In Cassazione il ricorrente ha dedotto violazioni e vizi di motivazione in ordine alla valutazione e acquisizione di prove sopravvenute, alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coimputato (art. 63 c.p.p.), al travisamento della prova, al divieto di reformatio in peius per la revoca della sospensione condizionale della pena, alla mancata concessione della sostituzione della pena detentiva con una pecuniaria e ai vizi nella liquidazione della responsabilità civile della compagnia assicurativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena disposto dalla Corte d'Appello (violazione del divieto di reformatio in peius ex art. 597, comma 3 c.p.p.). Per questa parte la sentenza impugnata è annullata senza rinvio e il beneficio della sospensione condizionale è riconosciuto. Quanto al resto del ricorso (valutazione delle prove, responsabilità penale per la produzione di prove precostituite, utilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato, statuizioni civili), la Corte ha rigettato i motivi, confermando nella sostanza la condanna di merito (pena di otto mesi di reclusione con riconoscimento di attenuanti generiche e condanna al risarcimento/liquidazione a favore della parte civile). Richiamata la motivazione della Corte d'Appello che aveva ritenuto sussistente la precostituzione di prove false anche se l'incidente era realmente avvenuto, la Cassazione ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta e la valutazione complessiva degli elementi di riscontro.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamato come regola di giudizio da applicare alla valutazione dei motivi aggiunti e all'acquisizione di prove sopravvenute al primo grado; la Corte d'Appello ha dovuto motivare l'accoglimento o il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle censure sulla motivazione e sulla valutazione delle prove; la Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello adeguata e non viziata per la parte confermata

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coimputato Sansò; la Corte ha ritenuto che le censure sull'inutilizzabilità non siano fondate, anche per il contesto processuale e le caratteristiche delle dichiarazioni

  • art. 530, comma 2 cod. proc. pen.

    Citato nelle censure relative al travisamento della prova e alla valutazione complessiva degli elementi probatori; la Corte ha ritenuto che non sia sussistito travisamento giudiziale rilevante

  • art. 597, comma 3 cod. proc. pen.

    Principio del divieto di reformatio in peius: la Corte ha ritenuto fondata la censura insofferente della revoca della sospensione condizionale decisa in sede di appello senza impulso del pubblico ministero, e ha annullato quella parte della sentenza

  • art. 164 e 168 cod. proc. pen.

    Richiamati nelle censure sul regime della sospensione e sulle modalità di revoca; la Corte ha distinto tra revoca dichiarativa di diritto ed intervento peggiorativo non consentito in sede di appello

  • artt. 53 e 58 legge 689/81

    Citati rispetto alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pecuniaria; la questione non è stata devoluta al giudizio di rinvio e quindi dichiarata inammissibile in Cassazione

  • art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen.

    Richiamato per la non rilevabilità delle inutilizzabilità nel giudizio abbreviato; la Corte ha osservato che il primo grado era stato celebrato con rito abbreviato e ciò ha inciso sull'apprezzamento delle questioni di inutilizzabilità

  • art. 168 cod. pen.

    Richiamato nella discussione sulla revoca della sospensione condizionale; la Corte ha concluso che non si è trattato di una revoca di diritto ai sensi di questo articolo ma di un peggioramento non consentito in sede di appello

  • art. 620 lett. l) cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che consente alla Corte di Cassazione, in alcune ipotesi, di riconoscere benefici in sede di annullamento; la Corte ha applicato questo potere per il riconoscimento della sospensione

  • art. 642, comma 2 (menzionato nel testo)

    Nel testo la norma è indicata come sanzionante la produzione di prove false; la Corte d'Appello aveva ritenuto penalmente rilevante la precostituzione di elementi di prova falsi e la Cassazione non ha censurato tale qualificazione

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3 c.p.p.) impedisce al giudice d'appello di aggravare la posizione soggettiva dell'imputato o revocare benefici già riconosciuti, salvo impulso dell'accusa; se ciò avviene la decisione è annullabile in Cassazione nella parte peggiorativa
  • La Corte d'appello ha ampio margine nella valutazione delle prove sopravvenute: può acquisirle e rivalutare il caso di merito anche dopo il rinvio, purché motivi logicamente e coerentemente le scelte valutative
  • La presenza reale dell'evento (es. un incidente realmente avvenuto) non esclude automaticamente la responsabilità per truffa o per produzione di prove false se è dimostrata la precostituzione o la simulazione della dinamica ai fini dell'indennizzo
  • Le dichiarazioni rese da un coimputato possono essere utilizzate come elemento probatorio nell'ambito di un giudizio, in particolare quando il giudizio di primo grado si è svolto con rito abbreviato e non ricorrono divieti probatori specifici
  • In materia di responsabilità civile derivante da reato, il giudice può liquidare somme a favore della parte civile anche sulla base delle spese e della documentazione presente in atti, senza che sia sempre necessaria una prova di effettivo esborso totale
  • Le questioni non devolute al giudizio di rinvio o non dedotte in cassazione sono inammissibili: alcune censure (es. richiesta di sostituzione pena) possono restare fuori esame se non correttamente proposte nei gradi precedenti
  • La Corte di Cassazione interviene soprattutto sugli aspetti di diritto e sui vizi di motivazione; valutazioni di fatto solide e motivate dalla Corte d'appello vengono confermate salvo errore logico-giuridico evidente

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