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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05665/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, somma determinata equitativamente. Non è stata modificata la decisione di merito sulla pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva definito il trattamento sanzionatorio. Dalla motivazione emerge che l'unico motivo censurava, in sostanza, la quantificazione della pena e la valutazione dei precedenti penali ai fini della pena base e del giudizio sulle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la determinazione del trattamento sanzionatorio è giudizio di fatto del giudice di merito, sindacabile solo se la motivazione sia contraddittoria o non dia conto degli elementi rilevanti ex art. 133 c.p.; nel caso concreto la motivazione d'appello era stata congrua perché aveva richiamato i numerosi precedenti penali quale indice di capacità a delinquere. Ha inoltre escluso contraddittorietà nel fatto che quei precedenti fossero stati valorizzati nella pena base e non nella riduzione per le attenuanti generiche, trattandosi di valutazioni autonome.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    I precedenti penali possono essere valorizzati come indice della capacità a delinquere ai fini della determinazione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura in cassazione sulla determinazione della pena è inammissibile quando mira a sostituire una diversa valutazione di merito a quella del giudice, se la motivazione impugnata è non contraddittoria e dà conto degli elementi ritenuti preponderanti ai sensi dell'art. 133 c.p.
  • I precedenti penali dell'imputato possono legittimamente incidere sulla quantificazione della pena base in quanto espressione della capacità a delinquere.
  • La valutazione dei precedenti penali ai fini della pena base e quella relativa alla concessione o al diniego delle attenuanti generiche sono autonome; non sussiste contraddittorietà se gli stessi elementi non vengono considerati nello stesso modo nei due distinti passaggi del trattamento sanzionatorio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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