Cassazione Civile, Ordinanza n. 40253/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda proposta da una società correntista nei confronti della banca con cui aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente di corrispondenza SBF, chiedendo la ripetizione di somme asseritamente non dovute e addebitate a vario titolo. Il tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda e la corte d'appello aveva respinto il gravame della società. In cassazione la ricorrente ha proposto un solo motivo, ma la Corte non è entrata nel merito perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: nel ricorso era indicato che la sentenza impugnata era stata notificata al procuratore dell'appellante, ma non era stato depositato, unitamente al ricorso, il copia conforme della sentenza con la relata di notificazione, come richiesto a pena di improcedibilità dall'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto decisivo il mancato deposito, da parte della ricorrente che aveva espressamente allegato la notificazione della sentenza impugnata, della copia conforme della decisione munita di relata di notifica. La Corte ha richiamato la funzione pubblicistica della norma processuale, diretta a consentire il controllo della tempestività dell'impugnazione rispetto al termine breve decorrente dalla notificazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
a pena d'improcedibilità del ricorso
Quando il ricorrente afferma che la sentenza impugnata è stata notificata, deve depositare la copia conforme della sentenza con la relata di notificazione; in mancanza, il ricorso è improcedibile senza che rilevi la verifica del rispetto del termine breve.
È possibile sanare l'assenza della relata mediante produzione separata della copia notificata, ma solo entro il termine previsto dall'art. 369, primo comma, c.p.c.
entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 c.p.c.
Il deposito della copia notificata può avvenire separatamente solo entro il termine per il deposito del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di improcedibilità comporta l'atto dovuto sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce la base del contributo unificato a cui si aggiunge, nei casi previsti, l'ulteriore importo.
Massime di principio
- Se il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve poter verificare la tempestività dell'impugnazione sul termine breve; per questo è necessario il deposito della copia autentica della sentenza con la relata di notificazione.
- La mancata produzione della sentenza notificata, quando la notificazione sia espressamente allegata, determina improcedibilità del ricorso a prescindere da ogni questione sulla sua tempestività o sull'eventuale mancata contestazione della controparte.
- L'onere di deposito imposto dall'art. 369 c.p.c. ha natura rigorosa e non è superato dal deposito di una semplice copia estratta dal fascicolo informatico priva di relata di notificazione.
- L'eventuale integrazione documentale è possibile solo con le modalità e nei termini consentiti dall'art. 372 c.p.c., senza che assumano rilievo sanante comportamenti processuali della parte controricorrente.
Come è indicizzato
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