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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1626/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

disputa sulla qualificazione della "sede dell'amministrazione" (place of effective management) della società: l'Amministrazione riteneva che la direzione effettiva ricondusse la residenza fiscale in Italia, mentre la contribuente sosteneva la effettiva residenza in Portogallo. Il nodo era se bastassero direttive o impulsi gestionali provenienti dalla capogruppo italiana oppure occorresse verificare la presenza di una concreta, sostanziale e autonoma attività amministrativa e operativa nella società estera; inoltre si discuteva la valutazione degli elementi indiziari e l'onere della prova.

La decisione

la Corte ha rigettato il ricorso; ha confermato la valutazione della CTR che ha individuato la "sede dell'amministrazione" in chiave sostanziale (sede effettiva di direzione societaria) sulla base di elementi oggettivi e riscontrabili (utilizzo di struttura operativa in Portogallo, adunanze degli organi societari in Portogallo, rapporti bancari locali ecc.). La Corte ha ritenuto corretta la metodologia valutativa del giudice di merito (analisi analitica dei singoli indizi e valutazione complessiva e comparata), ha escluso un'inversione dell'onere della prova e ha respinto le censure relative a violazioni delle norme probatorie e all'omesso esame di presunti fatti indizianti decisivi. Ha inoltre ricordato che la mera fornitura di direttive da parte della controllante non è sufficiente a far coincidere automaticamente la sede dell'amministrazione della controllata con quella della controllante; occorre verificare grado di effettiva eterodirezione e perdita di autonomia operativa della controllata. In conclusione il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • Commentario all'art. 4 del Modello OCSE (par. 25) e osservazioni dell'Italia

    paragrafo 25 del Commentario all'art. 4 del Modello OCSE

    l'Italia ha osservato di non condividere integralmente l'interpretazione corrente e ha sottolineato che nel determinare la sede di direzione effettiva occorre considerare il luogo ove l'attività principale e sostanziale dell'ente è esercitata; la Corte richiama queste osservazioni come criterio sostanziale di valutazione

  • art. 73, terzo comma, d.P.R. n. 917/1986

    la nozione di "sede dell'amministrazione", contrapposta alla "sede legale", coincide con la "sede effettiva" intesa come luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione e dove si convocano le assemblee; va valutata in base a fatti concreti e anche a fattori sostanziali come lo svolgimento dell'attività principale

  • art. 2359 cod. civ.

    richiamato per distinguere l'esercizio ordinario del controllo societario (direzione/indirizzo) dall'effettiva assunzione delle funzioni amministrative della controllata; il semplice esercizio dei poteri di controllo non equivale automaticamente a spostamento della sede dell'amministrazione

  • art. 2697 cod. civ.

    richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova; la Corte osserva che il giudice di merito non ha operato inversione dell'onere probatorio ma ha valutato il materiale istruttorio complessivamente

  • artt. 2727 e 2729 cod. civ.

    regole sulla prova; la Corte conferma che il giudice deve valutare analiticamente gli elementi indiziari e poi complessivamente; in tema di presunzioni occorrono gravità, precisione e concordanza degli elementi e la Corte può sindacare la correttezza logica dell'inferenza presuntiva

  • art. 360 cod. proc. civ. e art. 348-ter cod. proc. civ.

    queste norme sono richiamate in relazione ai limiti di censura in Cassazione (vizi di motivazione e omesso esame); la Corte sottolinea i limiti della revisione in sede di legittimità, specie rispetto alla valutazione di merito degli elementi indiziari e della doppia conforme

  • principio comunitario della libertà di stabilimento

    la Corte verifica la compatibilità della ricostruzione fattuale con la libertà di stabilimento: una società effettiva con sede in altro Stato gode della protezione del diritto comunitario e il mero vantaggio fiscale non rende illegittima la scelta di residenza se la società è effettivamente operativa nel luogo indicato

Massime di principio

  • La "sede dell'amministrazione" va interpretata in chiave sostanziale: si valuta il luogo del concreto svolgimento delle attività amministrative e direttive e dove si svolgono le assemblee, tenendo conto anche del luogo di svolgimento dell'attività principale.
  • Non basta che la capogruppo dia direttive o impulsi gestionali: per ritenere che la controllata abbia la sede dell'amministrazione nella stessa sede della controllante occorre provare un grado di eterodirezione tale da trasformare la controllante in amministratore indiretto, privando la controllata della sua autonomia operativa.
  • La verifica è fattuale e valutativa: il giudice deve analizzare singolarmente gli elementi indiziari e poi valutarli complessivamente, richiedendo che le presunzioni soddisfino i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • La mera sproporzione formale di costi o di strutture non è decisiva di per sé: va valutata rispetto all'oggetto concreto dell'attività svolta dalla società estera (una struttura modesta può essere coerente con l'attività svolta).
  • In casi simili è fondamentale documentare (per la società che sostiene la residenza estera) la concreta operatività locale: assemblee, uffici/staff locali, rapporti bancari e contratti locali, ruolo effettivo degli amministratori locali; per l'Amministrazione, invece, occorre dimostrare l'effettiva sostituzione dell'amministrazione locale con la direzione della controllante.
  • In sede di impugnazione in Cassazione la censura deve mirare a vizi di diritto e di motivazione o a errori logici nell'uso delle presunzioni; non è possibile rimettere in discussione liberamente le valutazioni di fatto correttamente motivate dal giudice di merito.

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