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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14324/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su doglianze di merito e sulla riproposizione di censure già vagliate dalla Corte territoriale in ordine alla pena e al diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 13/06/2025. Dalla motivazione emerge che il gravame censurava il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ma in Cassazione le doglianze sono state ritenute meri rilievi in fatto, sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giudicate corrette. La difesa ha anche insistito, con memoria, per l'ammissibilità del motivo e per l'assegnazione del ricorso ad altra Sezione.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche risultano oggetto di censura, ma la Corte osserva che il diniego era già stato adeguatamente motivato dal giudice di merito; il ricorso non può trasformarsi in una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorso non sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in mere doglianze di fatto, specie quando riproduca censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione logica e giuridicamente corretta.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche non sono ammissibili in cassazione se mirano solo a sollecitare una diversa valutazione del merito senza evidenziare vizi di legittimità della motivazione.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che egli abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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