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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21364/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. È stato inoltre richiamato il principio secondo cui, nel diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non deve esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli, essendo sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di danneggiamento. Con il primo motivo ha contestato l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 635 c.p., deducendo che la decisione si fondava sulle dichiarazioni della polizia penitenziaria. Con il secondo motivo ha censurato la quantificazione della pena. Con il terzo motivo ha lamentato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che il primo motivo era inammissibile perché la censura non era stata previamente dedotta in appello, come richiesto dall'art. 606, comma 3, c.p.p.; il secondo era inammissibile perché meramente reiterativo di doglianze già proposte e disattese in appello, quindi non specifico; il terzo era parimenti inammissibile e comunque manifestamente infondato, poiché la motivazione del diniego delle attenuanti generiche era congrua e priva di evidenti illogicità.

Norme richiamate

  • art. 635 c.p.

    Norma incriminatrice del danneggiamento, oggetto della censura di responsabilità nel ricorso.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La Corte lo richiama per affermare che i motivi non dedotti in appello non possono essere prospettati per la prima volta in cassazione, a pena di inammissibilità.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma implicata nella doglianza sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il diniego è legittimo se sorretto da motivazione congrua e non illogica.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere dedotte censure nuove, cioè non previamente prospettate con l'atto di appello, quando la legge richiede la previa deduzione a pena di inammissibilità.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze già formulate in appello e già disattese integra un motivo apparente e non consentito.
  • La censura sulla pena è inammissibile se si limita a reiterare argomentazioni già respinte dal giudice di merito senza indicare specifici vizi della motivazione o errori di diritto.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e la motivazione sia esente da manifesta illogicità; non è necessario che vengano esaminati uno per uno tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli dedotti dalle parti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Parte generale
  • Delitti contro il patrimonio

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanneggiamentoCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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