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Sentenza

Sentenza del 03/04/2024 n. 8827 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. aveva impugnato la cartella di pagamento relativa all’ICI per gli anni 2008 e 2009, contestando, tra l’altro, la riscossione integrale del tributo prima della definitività degli avvisi di accertamento, l’assenza di un avviso bonario e di contraddittorio preventivo, vizi del ruolo e della sua produzione tardiva, nonché omissioni e carenze motivazionali della sentenza d’appello. La Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 571 depositata il 15 settembre 2020, aveva respinto l’appello. In cassazione entrambe le parti hanno chiesto la cessazione della materia del contendere, in seguito alla sentenza regionale n. 619 del 23 luglio 2021, che aveva accolto le istanze di rimborso, e al conseguente sgravio delle iscrizioni a ruolo.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere e cassato senza rinvio la sentenza impugnata, senza esaminare nel merito gli otto motivi di ricorso. Ha precisato che il rimborso riconosciuto riguardava somme spontaneamente versate e non equivaleva all’annullamento degli avvisi di accertamento, che non erano stati impugnati; tale circostanza non fondava quindi la soccombenza virtuale del Comune. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate. Non è dovuto l’ulteriore contributo unificato previsto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46

    Come già rilevato dalla Corte, l'annullamento in autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46).

    L’annullamento in autotutela della pretesa fiscale determina la cessazione della materia del contendere. In cassazione, la definizione della controversia comporta la cassazione senza rinvio delle decisioni divenute non più attuali.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Non ricorrono, da ultimo, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

    L’ulteriore contributo unificato è dovuto soltanto nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione; la misura, eccezionale e con funzione lato sensu sanzionatoria, non si estende alla cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando l’atto fiscale è annullato in autotutela, o la controversia viene altrimenti composta facendo venir meno il contrasto tra le parti, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere; in cassazione la decisione impugnata può essere cassata senza rinvio.
  • Il riconoscimento successivo di un rimborso non implica necessariamente l’annullamento dell’avviso di accertamento presupposto. Occorre distinguere tra contestazione dell’atto impositivo e domanda di restituzione di somme già versate, soprattutto se l’avviso non è stato impugnato.
  • La cessazione della materia del contendere non comporta automaticamente la condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale: questa può essere esclusa quando la definizione sopravvenuta non deriva da un’illegittimità manifesta dell’atto originario.
  • L’ulteriore contributo unificato per l’impugnazione non si applica automaticamente quando il giudizio termina per cessazione della materia del contendere, poiché la previsione è limitata ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

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