Cassazione Penale, Sentenza n. 3667/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la sostituzione del luogo di esecuzione dell'obbligo di dimora da Bibbiano (RE) a Cutro (KR), dove risiedono la moglie e la figlia, sostenendo che la sua "origine" cutrese non coincide con l'appartenenza alla cosca operante a Cutro e che egli sarebbe stato reggente di una cosca autonoma emiliana. I difensori deducevano violazione degli artt. 283 e 307 c.p.p. e vizio di motivazione, ritenendo che il Tribunale abbia valutato apoditticamente il rischio di contatti con la consorteria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità: la doglianza è stata rimessa alla mera riproposizione delle censure già svolte in appello senza affrontare le argomentazioni articolate del Tribunale di Bologna. Nel merito la Corte ha ritenuto congrua e non illogica la valutazione del Tribunale, che ha rilevato l'assenza di prova dell'effettivo distacco del Sarcone dalla "cosca madre", la non credibilità del presunto "pentimento" di esponenti della cosca e la maggiore facilità di contatti con la criminalità organizzata nel comune di Cutro rispetto a Bibbiano. È stata quindi confermata l'esecuzione dell'obbligo di dimora a Bibbiano. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Individua l'associazione di tipo mafioso quale reato sottostante: rilevanza per l'applicazione della presunzione di persistenza delle esigenze cautelari e per la particolare valutazione del rischio di ricontatti con l'organizzazione.
art. 12-quinques I. n. 356 del 1992
Norma collegata a misure e fattispecie collegate alla criminalità organizzata richiamata in relazione ai reati per i quali si procede; rafforza il quadro normativo di riferimento per le esigenze cautelari.
Stabilisce i criteri per delimitare il luogo di esecuzione delle misure di obbligo e divieto: il giudice deve considerare esigenze di alloggio e lavoro "per quanto è possibile". La Corte ha interpretato che tali esigenze non prevalgono se il luogo idoneo a soddisfarle non è compatibile con le esigenze di prevenzione speciale.
Richiamato nella censura dei difensori in ordine al procedimento cautelare; la Corte ha ritenuto non sussistente la violazione denunciata perché il Tribunale ha adeguatamente motivato la scelta del luogo di esecuzione.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Riferito alla presunzione relativa di persistenza delle esigenze cautelari per reati gravi (qui applicabile per reati di mafia): incombe sul difensore l'onere di provare l'assenza di tali esigenze per ottenere la sostituzione del luogo di esecuzione.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali e a somme a favore della cassa delle ammende; applicata per disporre il versamento di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, pur non ritenendo il ricorso manifestamente infondato in termini di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186 (richiamata)
Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione di sanzioni pecuniarie processuali; ha influito sulla decisione di quantificare equitativamente la somma per la cassa delle ammende.
Massime di principio
- In casi di reati di tipo mafioso la presunzione relativa di persistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.) grava sul difensore: per ottenere la modifica del luogo di esecuzione dell'obbligo di dimora è necessario provare l'effettivo distacco dall'organizzazione.
- Le esigenze di alloggio e lavoro (art. 283 c.p.p.) devono essere considerate "per quanto è possibile" ma non prevalgono se il luogo che le soddisfa aumenta il rischio di contatti con la criminalità organizzata; la tutela della prevenzione speciale può subvalere rispetto alle esigenze personali.
- La corte può valutare il contesto territoriale (facilità di contatti con esponenti della criminalità locale) come elemento decisivo nella scelta del luogo di dimora.
- In sede di impugnazione è essenziale affrontare specificamente e criticamente le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; la mera riproposizione di censure già sollevate in appello senza sviluppare una critica puntuale e correlata comporta inammissibilità per aspecificità.
- Le affermazioni di "pentimento" o di dissociazione di soggetti collegati devono essere adeguatamente provate e valutate nella loro credibilità; elementi isolati o non corroborati possono essere ritenuti insufficienti a mutare il quadro cautelare.
- La presentazione di ricorsi giudicati infondati può comportare condanne alle spese e, in casi ritenuti meritevoli di censura processuale, somme a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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