Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21647/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento per il recupero dell'IMU relativa all'anno 2012, emesso nei confronti di una società proprietaria di un immobile ubicato in area colpita dal sisma del maggio 2012. La società ha impugnato l'accertamento sostenendo di avere diritto all'esenzione prevista dalla normativa emergenziale per i fabbricati distrutti o oggetto di ordinanza di sgombero perché inagibili, anche solo parzialmente. In appello, la CTR ha negato l'esenzione rilevando che la disciplina non introduceva una generalizzata esenzione per tutti gli immobili nei comuni colpiti dal sisma, ma solo per quelli distrutti o sgomberati/inagibili nei termini di legge, e che la consulenza tecnica espletata non comprovava né l'inagibilità dell'immobile oggetto di sgravio né il nesso causale tra il sisma e l'asserita inagibilità. Nel ricorso per cassazione, la società ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 3, del d.l. n. 74/2012, sostenendo che la CTU avrebbe accertato l'inagibilità del Blocco 1 per effetto del terremoto e che l'inagibilità parziale avrebbe dovuto estendersi all'intero immobile; con il secondo motivo ha sostanzialmente reiterato la medesima censura, richiamando anche la prassi amministrativa e affermando che l'inagibilità parziale avrebbe fondato comunque il diritto all'esenzione. La Corte ha ritenuto i motivi infondati e, in parte, inammissibili perché risolventesi in una richiesta di riesame del merito e perché mancava la dimostrazione dei presupposti normativi, in particolare di un provvedimento di sgombero e dell'inagibilità, anche parziale, causalmente riferibile al sisma.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'esenzione IMU prevista dalla normativa emergenziale richiede la concreta inutilizzazione del fabbricato conseguente agli eventi sismici e, nel caso concreto, la CTR aveva accertato in fatto l'assenza dei presupposti, compresa la mancanza di un provvedimento di sgombero e l'insussistenza dell'inagibilità dell'immobile in nesso causale con il sisma. Le censure della società sono state ritenute inammissibili nella parte in cui miravano a una diversa lettura della CTU e del merito, e comunque prive di fondamento. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • d.l. 6 giugno 2012, n. 74, art. 8, comma 3

    "I fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purchè distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente..."

    L'esenzione ha natura eccezionale e richiede la distruzione del fabbricato oppure un'ordinanza di sgombero entro il termine previsto, con inagibilità totale o parziale; non opera come esenzione generalizzata per tutti gli immobili siti nei comuni colpiti dal sisma.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso è stato formalmente dedotto come violazione e falsa applicazione di legge, ma la Corte ha osservato che la censura, in concreto, tendeva a sollecitare un riesame del merito della CTU.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, art. 12, comma 5, lett. a)

    Richiamato per collegare l'idea di inagibilità parziale a un provvedimento contingibile e urgente di sgombero.

Massime di principio

  • L'esenzione tributaria prevista per i fabbricati colpiti da eventi sismici va interpretata restrittivamente, poiché costituisce una misura eccezionale e di favore, limitata agli immobili distrutti o sgomberati/inagibili nei termini fissati dalla norma.
  • Per ottenere il beneficio non basta allegare un generico danno da sisma: occorre dimostrare il concreto presupposto dell'inutilizzazione di fatto del fabbricato e, quando richiesto, l'esistenza di un provvedimento amministrativo di sgombero o di una verifica ufficiale di inagibilità.
  • La deduzione di un vizio di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o della consulenza tecnica, se il giudice di merito ha già accertato in fatto l'insussistenza dei presupposti del beneficio.
  • L'inagibilità parziale, ove rilevante, non può essere invocata in modo astratto: deve essere collegata alla specifica consistenza del bene e alla previsione normativa o amministrativa che consenta di riferire il beneficio alla sola parte effettivamente inutilizzabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.