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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04500/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolemico. La difesa ha articolato due motivi, denunciando mancanza e illogicità della motivazione: da un lato ha sostenuto che mancassero i presupposti per sottoporre l'interessato all'alcoltest; dall'altro ha dedotto che egli sarebbe stato irritualmente invitato a salire sulla vettura dei Carabinieri per essere accompagnato in caserma. La doglianza mirava sostanzialmente a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e la valutazione della prova testimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente reiterativi di questioni già esaminate e respinte dalla Corte di merito con motivazione congrua, logica e coerente con le risultanze istruttorie. Ha inoltre osservato che le censure sollecitavano una diversa ricostruzione del fatto, non consentita in sede di legittimità, e ha richiamato il principio per cui la Cassazione non può rileggere autonomamente il materiale probatorio né sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7, cod. strada

    Integra il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici; nel caso concreto la responsabilità è stata confermata sulla base del rifiuto reiterato all'etilometro dopo i sintomi di alterazione riscontrati.

  • art. 186 cod. strada

    Richiamato come base normativa del reato contestato, in relazione all'obbligo di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dello stato di ebbrezza.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che chiedono una diversa lettura del fatto e delle prove, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, coerente e priva di manifeste aporie logiche.
  • La doglianza di mancanza o illogicità della motivazione non può risolversi nella mera riproposizione di questioni già affrontate e disattese in appello, se il ricorso non si confronta specificamente con le argomentazioni della decisione impugnata.
  • In tema di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolemico, la responsabilità può essere affermata quando risulti che l'interessato, presentando sintomi di alterazione compatibili con l'assunzione di alcol, abbia reiteratamente opposto rifiuto all'esame con etilometro dopo un invito lecito degli operanti.
  • La Corte di cassazione non può sostituire ai criteri inferenziali adottati dal giudice di merito nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti ritenuti dal ricorrente più plausibili.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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