Cassazione Civile, Ordinanza n. 10061/2026 del 18/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva ricevuto una cartella di pagamento per euro 46.552,21, relativa a sanzioni e interessi per il tardivo versamento dell'IRPEF per il periodo d'imposta 2008. Dopo aver presentato istanza di autotutela, inizialmente rigettata, notificava tempestivamente un ricorso/reclamo ai sensi dell'art. 17-bis d.lgs. 546/1992. Nelle more della fase di reclamo l'Agenzia accoglieva l'istanza e sgravava la cartella. Il giudizio veniva dichiarato estinto in primo grado per cessata materia del contendere, con spese poste a carico di chi le aveva anticipate. In appello, però, veniva ritenuto che lo sgravio fosse intervenuto prima del deposito del ricorso e che quindi il ricorso alla giustizia tributaria fosse evitabile, con conferma della compensazione delle spese di primo grado e condanna del contribuente alle spese del secondo grado. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 17-bis e 46 d.lgs. 546/1992, dell'art. 92 c.p.c. e del principio di soccombenza virtuale, sostenendo che la notifica del ricorso/reclamo era stata tempestiva e precedente all'annullamento in autotutela, sicché le spese non potevano essere automaticamente compensate ma dovevano essere regolate secondo la soccombenza virtuale, tenendo conto dell'originaria illegittimità dell'atto e dell'inerzia dell'amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché rivaluti la regolazione delle spese alla luce del principio di soccombenza virtuale e dei criteri indicati dalla Corte, verificando in concreto se l'annullamento in autotutela dipendesse da invalidità originaria dell'atto, da ragioni conformi alle doglianze del contribuente o da altre cause, nonché l'eventuale negligenza dell'Amministrazione. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta come norma di legittimità per denunciare la violazione di legge nella regolazione delle spese.
La regola generale è la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese; la compensazione è ammessa solo nei casi previsti, come deroga al principio generale.
La fase di reclamo/mediazione tributaria rileva ai fini della formazione del contraddittorio e della valutazione delle spese quando l'atto venga annullato dall'Ufficio nelle more del procedimento.
L'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere non comporta automaticamente, nei casi diversi dalla definizione legale delle pendenze tributarie, una compensazione ope legis delle spese.
Richiamato come parametro della compensazione giudiziale delle spese, applicabile in deroga alla regola della soccombenza.
art. 17 bis del d.lgs. n. 546/1992
La Corte precisa che la valutazione delle spese va compiuta considerando la fase iniziale del procedimento di reclamo, non solo il successivo deposito del ricorso.
Corte cost. n. 274 del 2005
È richiamata per affermare l'illegittimità costituzionale dell'automatismo di cui all'art. 46, comma 3, nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dalle definizioni legali delle liti tributarie.
Cass. sez. 5, n. 20750 del 22/7/2025
È richiamata quale precedente che afferma la prevalenza della soccombenza virtuale in caso di annullamento in autotutela dell'atto impositivo nella fase di reclamo, se l'annullamento è riconducibile a invalidità originaria dell'atto.
Cass. n. 19947 del 2010
Richiamata per distinguere la compensazione ope legis prevista dal legislatore dalla compensazione giudiziale rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
Massime di principio
- Quando un atto impositivo viene annullato in autotutela dall'amministrazione dopo la notifica del ricorso/reclamo tributario, la regolazione delle spese non segue automaticamente la compensazione, ma richiede una verifica secondo il criterio della soccombenza virtuale, inteso come declinazione del principio di causalità.
- L'automatismo di cui all'art. 46 d.lgs. 546/1992 sulle spese del giudizio estinto per cessazione della materia del contendere non opera nelle ipotesi, dichiarate costituzionalmente rilevanti, in cui la cessazione derivi da eventi diversi dalla definizione legale delle pendenze tributarie.
- Ai fini della regolazione delle spese, il giudice deve valutare concretamente se l'annullamento dell'atto dipenda da una sua invalidità originaria, da ragioni coincidenti con quelle dedotte dal contribuente, da documentazione integrativa sopravvenuta o da altre cause, nonché se vi sia stata negligenza dell'amministrazione.
- Non è corretto fondare la decisione sulle sole risultanze del momento del deposito del ricorso quando la notificazione del reclamo è già intervenuta tempestivamente e prima dello sgravio, perché la posizione processuale va apprezzata dalla fase iniziale del procedimento di reclamo.
- La compensazione delle spese resta possibile solo quando non sia ravvisabile un'invalidità originaria dell'atto successivamente annullato né un comportamento negligente dell'amministrazione; al contrario, la parte che abbia dovuto attivare il reclamo per ottenere il ritiro dell'atto può avere diritto alla rifusione delle spese secondo soccombenza virtuale.
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