Cassazione Penale, Sentenza n. 31883/2025 del 24/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ranucci impugnava l'ordinanza che aveva respinto il suo reclamo avverso il decreto del 03/01/2024 di proroga per anni due del regime differenziato (art. 41-bis) applicato per più condanne, tra cui omicidio e partecipazione a associazione di stampo camorristico. Denunciava violazione di legge (art. 41-bis e art. 125 c.p.p.) e vizio motivazionale: sosteneva che l'estensione era priva di elementi nuovi rispetto ai precedenti decreti, che il lungo periodo di detenzione e l'assenza di nuovi carichi avrebbero dovuto far ritenere cessata la pericolosità, che provvedimenti del Tribunale di Napoli avrebbero escluso l'attualità della pericolosità e che un coimputato aveva ottenuto la disapplicazione del 41-bis per disarticolazione del clan.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di sorveglianza che, sulla base di elementi indicati nel decreto (ruolo vicino al vertice del clan, persistenza della consorteria criminale, assenza di segni di ravvedimento, sanzione disciplinare recente), ha motivato la proroga del 41-bis. La Corte ha ricordato che il mero decorso del tempo non è sufficiente a dimostrare la cessazione della pericolosità e che la pronuncia del Tribunale di sorveglianza comprende la valutazione della sussistenza degli indici di collegamento con la criminalità organizzata. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
La Corte ha richiamato i commi rilevanti (in particolare il comma 2-sexies e il 2-bis) per stabilire che il giudizio di proroga va motivato con elementi concreti sulla capacità attuale del detenuto di mantenere collegamenti con l'organizzazione criminale; il semplice trascorrere del tempo non basta a dimostrare la sopravvenuta carenza di pericolosità.
Citato dal ricorrente tra i presunti vizi; la Corte ha ritenuto però che, ai sensi del limite procedurale previsto dall'art. 41-bis comma 2-sexies, in Cassazione possano essere denunciati solo vizi di violazione di legge, e il ricorso non esponeva elementi di diritto idonei a fondare l'annullamento.
legge n. 203 del 1991, art. 7 (richiamata nel profilo di reato)
Richiamata in relazione all'aggravazione di taluni reati contestati al ricorrente; non incide però sul criterio di valutazione per la proroga del 41-bis, che resta orientato sulla persistenza dei collegamenti e della pericolosità.
Massime di principio
- La mera permanenza in regime detentivo per lungo tempo non costituisce di per sé elemento sufficiente a dimostrare la cessazione della pericolosità sociale ai fini della revoca o non proroga del 41-bis.
- Per ottenere successo contro una proroga del 41-bis è necessario documentare elementi specifici, concreti e sopravvenuti che indichino la perdita dell'attuale capacità di mantenere collegamenti con l'organizzazione criminale (es. prova di disarticolazione del clan, convincente percorso di ravvedimento, fattori esterni verificabili).
- Il ruolo ricoperto nell'organizzazione e l'attività attuale della consorteria nel contesto esterno sono fattori decisivi: posizioni di vertice o vicino al vertice giustificano particolare cautela nell'allentamento del regime.
- Provvedimenti favorevoli ottenuti da terzi (coimputati) o pronunce di altri uffici non prevalgono automaticamente: la valutazione è contestuale e deve essere supportata da prove specifiche relative al singolo detenuto.
- In sede di Cassazione, per le questioni connesse al 41-bis, il sindacato è limitato ai vizi di legge (secondo i limiti previsti dall'art. 41-bis comma 2-sexies); ricorsi generici o privi di documentazione probante sono esposti a declaratoria di inammissibilità e a sanzioni.
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