Cassazione Penale, Ordinanza n. 00974/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte d'appello di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza proposta nell'interesse del condannato diretta a ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra due sentenze di condanna emesse dalla stessa Corte d'appello in date diverse. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 671 c.p.p. e 81 c.p., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso la continuazione tra un delitto associativo e un altro reato sul presupposto che il secondo debba necessariamente essere un reato fine. Secondo la difesa, il sequestro della fidanzata del ricorrente, capo e promotore di una cosca mafiosa, sarebbe stato commesso avvalendosi del ruolo apicale, dell'aura di mafiosità e dell'autorevolezza criminale dell'imputato, e non si poteva escludere che il fatto fosse stato concepito anche per rafforzarne la caratura criminale sul territorio. Con memoria il ricorrente insisteva per il rinvio del ricorso alla Prima Sezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione, il quale aveva ricondotto il sequestro a una decisione estemporanea maturata nel momento in cui la vittima aveva manifestato l'intenzione di interrompere la relazione. La vicenda era certamente connotata dalla mafiosità dell'imputato, ma ciò non basta a far ritenere che ogni reato commesso da un affiliato sia automaticamente in continuazione con il reato associativo. La continuazione tra partecipazione ad associazione mafiosa e reati-fine è configurabile solo se questi ultimi erano stati programmati al momento dell'ingresso nel sodalizio, non essendo sufficiente che siano stati commessi avvalendosi del contesto mafioso o per rafforzarlo, quando risultino legati a circostanze contingenti e non programmabili ab origine. Conseguentemente, in applicazione dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La continuazione in sede esecutiva richiede che i reati siano avvinti dal medesimo disegno criminoso; non basta la mera appartenenza del soggetto a un'associazione mafiosa o l'utilizzo dell'aura mafiosa per commettere il fatto.
Il vincolo della continuazione presuppone un'unica ideazione criminosa originaria; per i reati commessi nell'ambito di un sodalizio mafioso occorre la programmabilità del fatto sin dal momento dell'ingresso nell'associazione.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e un successivo reato-fine è configurabile solo se quest'ultimo era stato programmato al momento in cui l'agente ha deciso di entrare nel sodalizio, non essendo necessario che la programmazione risalga alla costituzione dell'associazione.
- Non è sufficiente, per riconoscere la continuazione, che il singolo reato sia stato commesso avvalendosi dell'appartenenza mafiosa o risulti funzionale al rafforzamento del prestigio criminale dell'agente: occorre un collegamento con il medesimo disegno criminoso originario.
- Quando il fatto ulteriore dipende da circostanze contingenti, occasionali o non immaginabili ab origine, esso non può essere automaticamente ricondotto in continuazione con il reato associativo, anche se inserito nel contesto dell'attività del sodalizio.
- In cassazione, la censura è inammissibile se mira a ottenere una rivalutazione del fatto già compiuta dal giudice dell'esecuzione senza confrontarsi con il criterio giuridico corretto della programmabilità originaria del reato ulteriore.
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