Cassazione Penale, Sentenza n. 3740/2022 del 02/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Caselli e Rosato. Ha condannato entrambi al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza resa con motivazione semplificata.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Entrambi impugnano la sentenza della Corte d'appello di Firenze che ha confermato la loro condanna per concorso nella ricettazione di un assegno bancario di provenienza furtiva. Caselli deduce violazione di legge e vizi di motivazione per il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; Rosato contesta l'affermazione di responsabilità, la determinazione della pena e il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p. La Cassazione ha ritenuto i ricorsi inammissibili: i motivi erano in parte non consentiti, in parte manifestamente infondati e in parte privi della specificità richiesta, spesso meramente reiterativi delle doglianze già esaminate in sede di merito. In particolare, quanto a Caselli, la decisione della Corte costituzionale (sent. 156/2020) che ha inciso sull'applicabilità di art. 131-bis non era stata sollevata tempestivamente in appello e quindi non poteva essere dedotta per la prima volta in Cassazione; quanto a Rosato, la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la ricostruzione del fatto e la prova del dolo anche per via indiziaria (omessa o non credibile indicazione della provenienza dell'assegno), nonché congrua la determinazione della pena e il diniego dell'attenuante per mancata specificazione delle argomentazioni.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Si procede nelle forme indicate dalla norma per il relativo rito; la citazione è meramente procedurale nel testo della sentenza.
La norma disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte costituzionale (sent. 156/2020) ha dichiarato incostituzionale la parte che escludeva l'applicazione dell'esimente per reati senza minimo edittale di pena, ma la decisione doveva essere tempestivamente dedotta in sede di merito per poter essere valutata.
art. 648, comma secondo, cod. pen.
Configura il reato di ricettazione; nel caso concreto la condotta contestata è stata qualificata ai sensi di questa norma in relazione alla disponibilità di un assegno di provenienza furtiva.
art. 23, primo comma, cod. pen.
Citato nella motivazione in relazione alla possibilità per il legislatore di irrogare il minimo assoluto (15 giorni) e alla valutazione della tenuità del fatto.
art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.
Circostanza attenuante che Rosato invocava; la sua deduzione è stata ritenuta priva di adeguata specificità e motivazione.
artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norme che richiedono specificità e chiarezza nei motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha valutato che i ricorsi erano in parte non conformi a tali requisiti (motivi meramente reiterativi o generici).
Consente la condanna alle spese e ad una sanzione pecuniaria per ricorsi che risultano inammissibili; la Corte ha inflitto la sanzione di 3.000 euro a ciascun ricorrente.
Corte costituzionale, sentenza n. 156 del 24/06/2020
l'esclusione dell'applicazione dell'esimente in esame ... è intrinsecamente irragionevole
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte di art. 131-bis che precludeva l'esimente per reati senza minimo edittale; tuttavia la novità giurisprudenziale deve essere dedotta tempestivamente nel processo di merito e non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione per ottenere una valutazione fattuale ex novo.
Massime di principio
- Eventuali novità costituzionali o normative che incidono sull'applicabilità di cause di non punibilità devono essere tempestivamente dedotte nel giudizio di merito; la Cassazione non sostituisce il giudice del merito per una nuova valutazione dei fatti.
- I motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici e non meramente reiterativi: la mancanza di specificità o l'assenza di confronto reale con la motivazione impugnata porta a inammissibilità.
- Per il reato di ricettazione la prova del dolo può risultare anche da elementi indiziari, in particolare dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta; il mero onere di allegazione grava sull'imputato che deve dare una spiegazione credibile dell'origine del possesso.
- La differenza tra ricettazione e acquisto di cose di sospetta provenienza risiede nell'elemento soggettivo: per la ricettazione è sufficiente il dolo eventuale, mentre per l'art. 712 c.p. rileva più una mancanza di diligenza (contravvenzione).
- Impugnazioni generiche sulla determinazione della pena o sul diniego di attenuanti richiedono un'argomentazione concreta e specifica; altrimenti sono inammissibili o inefficaci.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o non conformi ai requisiti formali può comportare la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende.
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