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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00705/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La vicenda origina da una domanda di equa riparazione proposta da una società che si era insinuata al passivo in una procedura fallimentare durata oltre il termine ragionevole. La Corte d'appello aveva accolto la domanda e liquidato euro 4.400, ritenendo rilevante il valore della pretesa insinuata al passivo, pari a oltre 2,5 milioni di euro, e non condividendo l'argomento ministeriale secondo cui la società, conoscendo le condizioni patrimoniali della procedura, non avrebbe potuto subire un pregiudizio apprezzabile, ovvero avrebbe dovuto parametrarsi il danno al solo utile effettivamente conseguibile nella procedura. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89/2001, sostenendo che il valore della causa e le condizioni della parte imponevano una presunzione relativa di insussistenza del danno; 2) violazione della medesima norma e degli artt. 2727, 2728 e 2696 c.c., deducendo che la presunzione di insussistenza del danno avrebbe dovuto operare anche nella fase di opposizione e che spettava alla società provare il pregiudizio; 3) violazione dell'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001, sostenendo che l'indennizzo non potesse superare il valore della causa e che, in concreto, dovesse aversi riguardo solo alla parte residua del credito effettivamente rilevante, non già all'intero credito insinuato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che tutti i motivi muovevano dall'erroneo presupposto che il credito insinuato al passivo fosse pari a lire 2.673.752, mentre il decreto impugnato indicava chiaramente l'importo in euro (circa 2,67 milioni di euro) e valorizzava proprio tale rilevante importo. Poiché le censure non si confrontavano con la reale ratio decidendi del decreto della Corte d'appello e non dimostravano un errore di quantificazione decisivo, esse sono state ritenute inammissibili. La Corte ha aggiunto che, ove davvero si fosse trattato di un errore di fatto nella percezione dell'importo, il rimedio corretto sarebbe stato la revocazione e non il ricorso per cassazione. Nulla è stato disposto sulle spese, perché la parte intimata non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89/2001

    La norma è richiamata dal ricorrente come fonte di una presunzione relativa di insussistenza del danno quando il valore della causa, avuto riguardo alle condizioni della parte, sia irrisorio; la Corte però non entra nel merito della portata della disposizione, limitandosi a rilevare che le censure si fondavano su un presupposto fattuale errato rispetto al decreto impugnato.

  • art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che l'indennizzo non possa comunque superare il valore della causa; la Corte dichiara inammissibile la censura perché non coerente con la motivazione effettiva del provvedimento impugnato.

  • artt. 2727 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunzione relativa di insussistenza del danno; la Corte non affronta nel merito il tema, reputando il motivo inconferente.

  • artt. 2728 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunzione relativa di insussistenza del danno; la Corte non affronta nel merito il tema, reputando il motivo inconferente.

  • art. 2696 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'onere probatorio; la Corte non ne sviluppa l'applicazione, perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si fonda su un presupposto fattuale diverso da quello effettivamente posto a base della decisione.
  • L'errore che attiene alla percezione di un fatto documentale decisivo, se realmente sussistente, integra un errore di fatto da far valere con revocazione e non con ricorso per cassazione.
  • In materia di equa riparazione, la valutazione del valore della pretesa deve essere riferita al credito effettivamente considerato dal giudice del merito; una critica che prescinda da tale dato è non pertinente.
  • La presunzione di insussistenza del danno invocata in relazione all'irrisorietà della pretesa non può essere utilmente dedotta in cassazione se il motivo non dimostra che il giudice di merito abbia realmente errato nella quantificazione del credito o nella ricostruzione del fatto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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