Cassazione Civile, Ordinanza n. 21549/2025 del 27/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un ente locale aveva occupato d'urgenza terreni edificabili di proprietà di una società e, dopo averli trasformati, aveva raggiunto con essa un accordo in base al quale i beni venivano ceduti gratuitamente, con riserva in capo alla società del diritto di utilizzare la cubatura edificatoria assegnata dal piano regolatore. La società ha poi dedotto che il Comune non avesse rispettato l'accordo, impedendo l'utilizzo della cubatura, e ha chiesto il risarcimento dei danni corrispondenti al valore dei beni. In primo grado il tribunale aveva rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del Comune e aveva accolto nel merito la domanda risarcitoria; in appello, invece, la Corte territoriale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e ha condannato la società alle spese di entrambi i gradi e della c.t.u. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 91, 92, 132 n. 4 e 112 c.p.c. e dei parametri forensi, lamentando motivazione apparente, ultra petita e illegittima posta a carico delle spese di c.t.u., nonostante la decisione fosse stata resa solo sulla giurisdizione; 2) violazione dei criteri di valore della causa e del D.M. n. 55/2014, sostenendo che la controversia riguardasse solo l'illegittimità della condotta dell'ente e che il valore andasse determinato come causa relativa a beni immobili, non sulla base della domanda risarcitoria; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte d'appello applicato lo scaglione fino a 2 milioni di euro, mentre, secondo la ricorrente, andava applicato quello delle cause di valore indeterminabile o comunque di importo molto inferiore; 4) violazione dell'art. 24 Cost. e degli artt. 91 e 360 c.p.c., ribadendo che la liquidazione delle spese era sproporzionata rispetto al fatto che in appello si fosse deciso solo sulla giurisdizione e che ciò avrebbe compresso il diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: la motivazione della Corte d'appello, pur sintetica, era sufficiente e non apparente; non vi era ultrapetizione sulla liquidazione delle spese, anche per difetto di specificità della censura ex art. 366 n. 6 c.p.c.; il valore della causa ai fini delle spese va individuato secondo il criterio del disputatum, sicché, nel primo grado, conta la somma domandata e accolta, mentre in appello conta la somma impugnata; pertanto era corretto assumere come base il risarcimento riconosciuto dal tribunale e la somma oggetto di impugnazione. È stato inoltre escluso che la circostanza che il giudice d'appello abbia deciso solo sulla giurisdizione incida sul valore della causa o integri violazione del diritto di difesa. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, poiché il Comune è rimasto intimato. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La soccombenza legittima la condanna alle spese; la liquidazione va effettuata secondo il valore della causa calcolato con il criterio del disputatum.
Non risultano i presupposti per derogare al principio di soccombenza; la censura sulla liquidazione delle spese è stata ritenuta infondata.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza d'appello, seppure sintetica, non è apparente quando espone l'iter logico e richiama i parametri normativi applicati.
La doglianza di ultrapetizione è stata esclusa, anche perché la richiesta di liquidazione delle spese si intende comprensiva delle voci considerate dal giudice, salvo specifica dimostrazione del contrario.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
La censura è inammissibile se il ricorrente non trascrive o indica specificamente il contenuto dell'istanza di liquidazione su cui fonda la dedotta ultrapetizione.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale e le violazioni di legge devono essere dedotti nei limiti e con le modalità precisati dalla giurisprudenza di legittimità; la mera critica al risultato economico della liquidazione non basta.
Sono richiamati per confutare la tesi che la causa avesse valore immobiliare o indeterminabile; nel caso concreto sono ritenuti inconferenti rispetto a una domanda risarcitoria.
La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio con il rito semplificato previsto dalla norma.
art. 24 Cost.
Non è violato il diritto di difesa per il solo fatto che la causa sia stata definita sulla giurisdizione e che le spese siano state liquidate sul valore della domanda proposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo il rigetto del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
D.M. Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014
I parametri forensi vanno applicati assumendo il corretto valore della causa secondo il criterio del disputatum.
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione delle spese di lite, il valore della causa si determina secondo il criterio del disputatum: in primo grado rileva la somma domandata e, se la domanda è accolta, quella riconosciuta dal giudice; in appello rileva la somma oggetto di impugnazione o la maggior somma riconosciuta rispetto al primo grado.
- La circostanza che il giudice definisca il processo su una questione pregiudiziale, come la giurisdizione, non comporta di per sé la riduzione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese, se la domanda originaria aveva ad oggetto un determinato importo risarcitorio.
- La motivazione sulla liquidazione delle spese non è apparente quando indica, anche sinteticamente, il riferimento ai parametri forensi, il valore della causa e lo scaglione applicato.
- La denuncia di ultrapetizione nella liquidazione delle spese richiede una specifica allegazione e la puntuale trascrizione dell'istanza o della richiesta asseritamente eccedente; la censura generica è inammissibile.
- Non può dirsi leso il diritto di difesa per il solo fatto che la controversia sia stata decisa sulla giurisdizione e non sul merito, quando la condanna alle spese segue il principio di soccombenza ed è parametrata al valore della domanda proposta.
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