Cassazione Penale, Sentenza n. 41032/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione di legge per mancata declaratoria di prescrizione, deducendo che il reato contestato (ricettazione) sarebbe stato commesso il 15/11/2010 e quindi prescritto il 15/11/2020, mentre la sentenza impugnata avrebbe errato nel calcolo della prescrizione tenendo conto della sospensione derivante dall'art. 175 cod. proc. pen.; (2) erronea applicazione della legge e carenza/mancanza di motivazione perché la Corte di appello non avrebbe verificato l'ipotesi che l'imputato fosse l'autore del reato presupposto (furto del contrassegno denunciato il 22/10/2006) e, se ciò fosse vero, la fattispecie dovrebbe essere qualificata come furto (ormai prescritto), non ricettazione; (3) violazione di legge e difetto di motivazione per omissione nell'applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), sostenendo che i presupposti sarebbero ricorrenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: (1) il primo motivo è stato ritenuto privo del requisito di specificità ex art. 581 c.p.p. e manifestamente infondato perché la Corte di appello aveva correttamente applicato l'art. 175, comma 8, c.p.p., escludendo dal computo prescrizionale il periodo intercorrente tra la notifica della sentenza contumaciale e l'ordinanza di remissione in termini; tale sospensione ha esteso la prescrizione al 24/11/2031 invece che al 15/11/2020; (2) il secondo motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. perché la questione non era stata sollevata in appello; inoltre la giurisprudenza interpreta la ricettazione come configurabile anche in assenza della prova che l'imputato non abbia concorso nel reato presupposto, salvo che l'imputato credibilmente deduca di essere l'autore del delitto presupposto; (3) il terzo motivo è inammissibile per le stesse ragioni (non dedotto in appello), e la Corte non ha potuto rilevare d'ufficio l'applicabilità dell'art. 131-bis poiché il ricorso risultava nel complesso inammissibile; inoltre la non immediata rilevabilità dai atti dei presupposti della tenuità ostava ad un eventuale rilievo d'ufficio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione
La Corte ha applicato il comma 8 per escludere dal computo prescrizionale il periodo intercorrente tra la notifica della sentenza contumaciale e l'ordinanza di remissione in termini, determinando la sospensione del decorso della prescrizione
Rientra nella normativa di riferimento per il calcolo del termine prescrizionale; la Corte ha considerato il calcolo complessivo alla luce delle cause di sospensione
Fissa i termini massimi della prescrizione; la Corte ha osservato che le cause di sospensione possono comportare il superamento del termine massimo, trattandosi il riferimento normativo all'interruzione e non alla sospensione
Richiede la specificità dei motivi di ricorso; la Corte ha rilevato la carenza di specificità del primo motivo come causa di inammissibilità
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità di censure non sollevate in sede di appello; la Corte ha applicato questa norma al secondo e terzo motivo
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha rilevato che, pur essendo norma sostanziale e rilevabile d'ufficio in presenza di ricorso ammissibile, non poteva essere applicata qui perché il ricorso era inammissibile e i presupposti non risultavano immediatamente dagli atti
Consente la rilevazione d'ufficio di cause di proscioglimento; la Corte ha richiamato il principio ma precisato che la rilevabilità d'ufficio richiede un ricorso ammissibile e/o che i presupposti siano immediatamente rilevabili
Richiamata per la soppressione dell'istituto della contumacia, spiegando l'evoluzione normativa e il riferimento alla formulazione previgente dell'art. 175
Ha introdotto l'art. 131-bis; richiamato nella discussione sulla possibile applicabilità della causa di non punibilità
Ha modificato l'art. 131-bis rendendolo applicabile anche al reato di ricettazione; la Corte osserva che tale norma era già vigente al momento dell'appello 2024 ma non era stata dedotta
Prevede la condanna alle spese e il pagamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto tali condanne
Massime di principio
- Calcolo della prescrizione: le cause di sospensione (es. restituzione in termini dopo sentenza contumaciale) non si computano ai fini della prescrizione per effetto dell'art. 175 c.p.p.; tali sospensioni possono estendere la scadenza prescrizionale anche oltre i termini massimi previsti dagli artt. 157 e 161 c.p.
- Specificità del motivo: i motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici e confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata (art. 581 c.p.p.); l'omessa specificazione comporta inammissibilità.
- Limitazione delle censure in cassazione: questioni new factual o non dedotte in appello sono generalmente inammissibili in Cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; è quindi cruciale sollevare tutte le eccezioni rilevanti già in sede di appello.
- Ricettazione vs reato presupposto: per la configurabilità della ricettazione non è necessario dimostrare che l'imputato non abbia concorso nel reato presupposto; è sufficiente che non emerga la prova del contrario; solo se l'imputato prospetta credibilmente di aver commesso il reato presupposto il giudice deve valutare tale asserzione.
- Applicazione dell'art. 131-bis: la causa di non punibilità per particolare tenuità ha natura sostanziale e può essere rilevata d'ufficio, ma solo se il ricorso è ammissibile o se i presupposti sono immediatamente e chiaramente desumibili dagli atti; non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione se la norma era già vigente al tempo dell'appello e non è stata sollevata in appello.
- Rischi processuali: un ricorso in Cassazione inammissibile può comportare condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle ammende; valutare con cura ammissibilità e specificità prima di proporre ricorso.
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