Cassazione Penale, Sentenza n. 18698/2022 del 11/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Appello avverso la conferma in Corte d'appello della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (in concorso con Massimo Masi) contestando sei motivi: 1) violazione del principio di corrispondenza tra imputazione e sentenza perché la Corte avrebbe cambiato la qualifica dell'Orlandi da amministratore di fatto a concorrente esterno; 2) errata qualificazione come distrattive di incassi e false imputazioni nonostante esistenza di titoli contrattuali e prove difensive ritenute idonee; 3) mancata verifica di un accordo preventivo con l'amministratore, assenza di consapevolezza dell'Orlandi rispetto al ruolo dell'amministratore e mancata valutazione dell'incidenza della distrazione sul dissesto; 4) violazione dell'art. 533 c.p.p. per non aver escluso alternative razionali; 5-6) vizio di motivazione e sproporzione della pena, nonché ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la ricostruzione dei fatti anche quando la Corte territoriale ha qualificato l'Orlandi come concorrente esterno anziché amministratore di fatto, perché il fatto storico (le condotte distrattive) è rimasto invariato. Ha affermato che la valutazione delle prove e dell'attendibilità dei testi è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità salvo violazioni logiche o di dati incontrovertibili. Ha confermato che la bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo e non richiede nesso causale con il fallimento né la consapevolezza dello stato di insolvenza; il dolo di concorso può realizzarsi anche senza un accordo preventivo, bastando la volontà consapevole di concorrere alla realizzazione dell'evento. Ha ritenuto corretta la motivazione sulla pena e motivato il diniego delle attenuanti generiche in ragione delle modalità (pressioni, anche violente) e della condotta processuale. Conclusione: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 516 e art. 521 cod. proc. pen.
art. 516 e art. 521 c.p.p.
Il mutamento della qualifica soggettiva dell'imputato (da intraneus a extraneus) non viola la correlazione imputazione-sentenza se il fatto storico rimane identico; la differente posizione del concorrente non pregiudica il diritto di difesa quando la condotta addebitata è sovrapponibile
Principio sul concorso di persone nel reato: il dolo di concorso non richiede necessariamente un accordo antecedente tra i concorrenti, è sufficiente l'apporto consapevole volto a favorire la realizzazione dell'evento
Norma che disciplina i delitti contro il patrimonio sociale (bancarotta); la Corte ha interpretato la bancarotta fraudolenta per distrazione come reato di pericolo, perfezionato anche in assenza di un immediato nesso causale con il fallimento
Regole sulla valutazione della prova: la valutazione dell'attendibilità e la scelta delle risultanze probatorie spettano al giudice di merito e la Cassazione può sindacare solo la motivazione quando contraddetta da dati incontrovertibili o dalla logica
Relazione del curatore fallimentare utilizzata come elemento di prova rilevante ai fini della ricostruzione delle condotte distrattive
Principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio a cui il giudice del merito deve attenersi; tuttavia la Cassazione non può riaprire la rivalutazione dei fatti se il giudice di merito ha compiuto una disamina logica e completa delle alternative
Disciplina delle circostanze attenuanti generiche: il giudice può motivare il diniego anche sulla base di un elemento prevalente fra quelli indicati dall'art. 133 c.p.; in questo caso la Corte ha ritenuto prevalenti le modalità aggravanti della condotta
Criteri per la determinazione della pena; il giudice ha indicato parametri concreti (entità del passivo fallimentare, protratta attività distrattiva) per giustificare la scelta di una pena superiore al minimo edittale
Massime di principio
- La modifica della qualifica soggettiva dell'imputato (es. da amministratore di fatto a concorrente esterno) non invalida la sentenza se il fatto storico contestato resta identico e la condotta ricostruita è sovrapponibile a quella dell'imputazione
- La valutazione dell'attendibilità delle prove e la scelta delle risultanze più convincenti spettano al giudice di merito; la Corte di Cassazione interviene solo per vizi logici, contraddizioni o violazioni di legge evidenti
- La bancarotta fraudolenta per distrazione è considerata reato di pericolo: non è necessario dimostrare un nesso causale diretto tra la distrazione e il fallimento né la consapevolezza dello stato di insolvenza
- Il dolo di concorso può risultare dalla volontà consapevole di contribuire alla realizzazione del fatto criminoso anche in assenza di un accordo preventivo tra concorrenti; pressioni o sollecitazioni volte a determinare l'azione dell'amministratore possono essere indice del requisito soggettivo
- Il principio di esclusione di ipotesi alternative (art. 533 c.p.p.) impone al giudice di merito di motivare l'esclusione di alternative plausibili, ma non autorizza la Cassazione a ripercorrere valutazioni puramente probatorie già compiute dal giudice di merito
- Per l'applicazione o il diniego delle attenuanti generiche il giudice può prendere in considerazione l'elemento che ritiene prevalente tra quelli indicati dall'art. 133 c.p.; la motivazione deve tuttavia spiegare perché tale elemento sia determinante
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