Sentenza del 20/05/2024 n. 14015 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A.A. aveva impugnato l’intimazione di pagamento notificata il 1° settembre 2014 e la cartella presupposta relativa a IRPEF, IRAP, IVA e addizionali per il 2005. Sosteneva, tra l’altro, che le proroghe triennali degli adempimenti fiscali accordatele, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 44/1999, in relazione a reiterati eventi estorsivi e alle richieste di elargizione, rendevano inesigibili i tributi e illegittime le sanzioni. La CTP di Reggio Calabria aveva accolto il ricorso; la CTR della Calabria, con sentenza n. 2039/08/2022, aveva accolto parzialmente gli appelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione e dell’Agenzia delle entrate, confermando cartella e intimazione, ma rideterminando gli interessi in euro 15.432,34 e i conseguenti aggi. In Cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: difetto assoluto di motivazione; violazione dell’art. 20 della legge n. 44/1999 quanto agli effetti della proroga fiscale; illegittimità delle sanzioni durante il periodo di proroga.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo: la CTR aveva esposto in modo comprensibile le ragioni della decisione, quindi non sussisteva un difetto assoluto di motivazione. Ha accolto il secondo motivo, rilevando che la proroga fiscale prevista dall’art. 20, comma 2, non riguarda soltanto l’esecuzione forzata: incide anche sul processo di cognizione, compreso quello tributario, e può rendere temporaneamente inesigibili i tributi riferiti al periodo coperto dal beneficio. La CTR avrebbe dovuto verificare, considerando gli eventi lesivi e i provvedimenti di proroga dedotti, se i tributi della cartella e dell’intimazione fossero dovuti nel periodo prorogato; se così fosse, il carico non avrebbe titolo e non sarebbero dovuti neppure sanzioni e interessi riferibili al periodo. Il terzo motivo sulle sanzioni è stato dichiarato assorbito, perché la verifica spetta al giudice del rinvio. La sentenza della CTR è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha quindi definitivamente annullato il debito: ha disposto una nuova verifica sull’applicabilità e sugli effetti delle proroghe.
Norme richiamate
Legge 23 febbraio 1999, n. 44, art. 20, comma 2
In particolare, la legge prevede a favore dei medesimi soggetti sopra menzionati, una specifica agevolazione di carattere fiscale sostanziantesi nella proroga di tre anni degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo. Quest’ultima previsione agevolativa è contenuta nell’art. 20, comma 2 Legge citata, a tenore del quale "A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l’elargizione prevista dagli artt. 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti fiscali, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni".
La proroga si applica agli adempimenti fiscali con scadenza entro un anno dall’evento lesivo e, quando sussistono i presupposti, opera sulle scadenze per tre anni. Il beneficio può incidere anche sulla controversia tributaria: se il carico riguarda tributi dovuti nel periodo prorogato, il recupero può essere privo di titolo e non sono dovuti sanzioni e interessi maturati durante quel periodo.
Legge 23 febbraio 1999, n. 44, art. 20, commi 1, 3 e 4
Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui ai comma 2 dell’art. 20 della legge n. 44 del 1999 come novellato dall’art. 2 della legge n. 3 del 2012 - disposte dalla giurisdizione ricevente il provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l’evento lesivo di cui all’articolo 3, comma 1- incidono sul processo di esecuzione forzata (comma 4) ovvero sul processo di cognizione (commi 1, 2 e 3).
La sospensione del comma 4 riguarda l’esecuzione forzata; le misure dei commi 1, 2 e 3 incidono invece sul processo di cognizione. In particolare, la proroga fiscale del comma 2 non può essere esclusa dal giudizio tributario solo perché l’intimazione è estranea alla fase esecutiva.
Legge 23 febbraio 1999, n. 44, art. 20, commi 7 e 7-bis
Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui ai comma 2 dell’art. 20 della legge n. 44 del 1999 come novellato dall’art. 2 della legge n. 3 del 2012 - disposte dalla giurisdizione ricevente il provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l’evento lesivo di cui all’articolo 3, comma 1- incidono sul processo di esecuzione forzata (comma 4) ovvero sul processo di cognizione (commi 1, 2 e 3).
Il beneficio produce effetto a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente; la sua applicazione va valutata dal giudice interessato secondo la natura della misura. La pronuncia richiama i commi 7 e 7-bis per ricostruire il meccanismo di efficacia e trasmissione del provvedimento, distinguendolo dal controllo spettante al giudice del rinvio sulla concreta copertura temporale dei tributi.
Legge 23 febbraio 1999, n. 44, art. 20, comma 7-ter
Se successivamente alla scadenza della proroga il contribuente non adempie l’ufficio procederà ad iscrivere a ruolo il tributo unitamente alle sanzioni e agli interessi dovuti dalla data di scadenza della proroga.
Le sanzioni e gli interessi per il ritardo possono essere richiesti dopo la scadenza della proroga se il contribuente non adempie. Durante il periodo coperto dal beneficio, invece, non è configurabile un ritardo nell’adempimento e le relative sanzioni e gli interessi non sono dovuti; nel caso concreto la verifica è stata rimessa al giudice di rinvio.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4
Il motivo è complessivamente infondato.
La Corte ha esaminato il primo motivo, formulato ai sensi del n. 4 per difetto assoluto di motivazione, e lo ha rigettato perché la CTR aveva spiegato il proprio percorso argomentativo. Il secondo motivo, formulato ai sensi del n. 3 per violazione di legge, è stato accolto.
Codice di procedura civile, art. 384
In conclusione, il secondo motivo va accolto, rigettato il primo, assorbito il terzo, con cassazione della sentenza impugnata- in relazione al motivo accolto-e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione.
L’accoglimento del motivo di violazione di legge comporta la cassazione della decisione impugnata e il rinvio a un diverso collegio di merito, che dovrà effettuare gli accertamenti mancanti e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Per applicare la proroga fiscale dell’art. 20, comma 2, della legge n. 44/1999 occorre verificare che il contribuente rientri tra i beneficiari, che vi sia il provvedimento favorevole richiesto dalla legge e che la scadenza fiscale cada entro un anno dall’evento lesivo; la proroga decorre per tre anni dalla rispettiva scadenza.
- La proroga fiscale non è una mera sospensione della sola esecuzione forzata: può incidere anche sul giudizio tributario e sulla possibilità di riscuotere il tributo relativo a un periodo coperto dal beneficio.
- La data dell’accertamento o della cartella, da sola, non basta a stabilire se il debito sia dovuto: occorre confrontare le scadenze dei singoli adempimenti con gli eventi lesivi e con i periodi di proroga effettivamente riconosciuti.
- Se il tributo è riferibile a un adempimento la cui scadenza ricade nel periodo prorogato, il recupero può essere privo di titolo e non sono dovuti sanzioni e interessi per il periodo di beneficio. Se il contribuente non paga neppure dopo la scadenza della proroga, sanzioni e interessi possono decorrere da tale scadenza.
- La mera deduzione dell’esistenza di proroghe non determina automaticamente l’annullamento del carico: il giudice deve accertare in concreto quali tributi e quali scadenze siano coperti. In questo caso la Cassazione ha disposto tale verifica in sede di rinvio, senza decidere definitivamente l’inesigibilità del debito.
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