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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18170/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da alcuni pagamenti effettuati da una società, pochi giorni prima dell'apertura della procedura concorsuale della controparte, a titolo di corrispettivo per vendita di partite di calcestruzzo e noleggio di autocarri. Il fallimento ha agito in revocatoria per ottenere la restituzione di due pagamenti di euro 50.000 ciascuno, ritenuti inefficaci. Il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte d'appello ha confermato, ritenendo non opponibili al fallimento i contratti richiamati dalla società pagante per l'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., perché privi di data certa, e ha ravvisato la scientia decoctionis nella conoscenza dei protesti e nell'anomalia dei pagamenti. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 2704 e 2712 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che email e annotazioni contabili provassero l'anteriorità dei contratti e quindi l'opponibilità al terzo, nonché la violazione dell'art. 67 l.fall. e delle norme sulle presunzioni e sull'onere della prova, lamentando che la Corte territoriale avesse desunto in modo errato e solo potenziale la conoscenza dello stato di insolvenza, trascurando elementi contrari come la regolarità di altri rapporti contrattuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi mirassero, sotto la veste della denuncia di violazione di legge e di omesso esame, a ottenere una diversa valutazione del merito e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità, soprattutto in presenza di doppia conforme. Ha confermato quindi la decisione di merito che aveva respinto l'opposizione alla revocatoria e ha condannato la ricorrente alle spese, oltre che alla sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e agli oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2704 c.c.

    La prova dell'anteriorità del documento rispetto al fallimento richiede elementi idonei a conferirgli data certa; documenti privi di data certa non sono opponibili al terzo fallimentare.

  • art. 2712 c.c.

    Le riproduzioni meccaniche possono fare prova dei fatti rappresentati se non disconosciute, ma la censura non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Il motivo che formalmente denuncia violazione dell'art. 115 non è ammissibile se mira in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è consentito in cassazione chiedere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie sotto il profilo della violazione dei canoni di valutazione della prova.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi prospettati ex nn. 3, 4 e 5 sono inammissibili quando, sotto l'apparente deduzione di errori di diritto o omesso esame, mirano a ottenere un riesame del fatto e delle prove, precluso in presenza di doppia conforme.

  • art. 67 l.fall.

    Per l'esenzione dalla revocatoria occorre che il rapporto e le pattuizioni invocate siano opponibili al fallimento e che sia esclusa la conoscenza dello stato di insolvenza; la prova di tali presupposti deve essere adeguata e non può essere riconsiderata in cassazione come fatto di merito.

  • artt. 2727-2729 c.c.

    La valutazione della prova presuntiva sulla scientia decoctionis appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale consentito.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sull'onere della prova è inammissibile se diretta soltanto a contestare la lettura degli indizi e delle risultanze probatorie data dai giudici di merito.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È stata applicata la definizione accelerata e la Corte ha condiviso la proposta di inammissibilità.

  • artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    Hanno giustificato la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata, liquidando sia una somma in favore della controparte sia una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto in caso di impugnazione dichiarata inammissibile.

  • art. 67, comma 3, lett. a), l.fall.

    L'esenzione dalla revocatoria richiede presupposti rigorosi, tra cui l'opponibilità del contratto e l'assenza della conoscenza dello stato d'insolvenza.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del merito o delle prove, specie quando la decisione impugnata sia sorretta da doppia conforme.
  • Ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare, i contratti richiamati dalla parte devono essere opponibili al fallimento, anche sotto il profilo della data certa, e devono essere dimostrati i presupposti soggettivi dell'esenzione.
  • La prova della scientia decoctionis può essere desunta da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, come l'anomalia dei pagamenti, la prossimità al fallimento e la conoscibilità di protesti, ma la loro valutazione è rimessa al giudice di merito.
  • La deduzione di vizi ex artt. 115 e 116 c.p.c. non è ammissibile quando, in concreto, si contesti soltanto la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, possono essere applicate sia la condanna alle spese sia le conseguenze economiche della responsabilità aggravata e dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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