Cassazione Penale, Sentenza n. 47335/2023 del 24/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che aveva confermato l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni tre. Il ricorrente deduceva: 1) violazione del diritto di essere difeso dal difensore di fiducia, in quanto la nomina comunicata dal detenuto non era stata trasmessa dall'ufficio matricola del carcere alla cancelleria e quindi all'udienza era intervenuto un difensore d'ufficio che non impugnò il provvedimento; 2) carenza e insufficiente considerazione della motivazione sulla attualità della pericolosità sociale, dato che il ricorrente era stato detenuto dal 2016 e al momento della notifica definitiva del decreto (scarcerazione 2022) aveva interamente espunto la pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia in carcere deve essere comunicata dal direttore dell'istituto all'autorità giudiziaria e l'onere di informare il difensore spetta al detenuto; la negligenza del nominante non invalida gli atti processuali. Inoltre la nomina era successiva al decreto di fissazione dell'udienza, per cui non era obbligo di avviso al difensore di fiducia. Sul secondo motivo ha ricordato che la detenzione e la sovrapposizione di misure cautelari non eliminano automaticamente la presunzione di attualità della pericolosità sociale; in ogni caso il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge e non per rinnovata valutazione del merito probatorio. Il decreto impugnato è stato ritenuto adeguatamente motivato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La dichiarazione di nomina del difensore di fiducia resa dal detenuto deve essere comunicata dal direttore dell'istituto all'autorità giudiziaria; l'onere di informare il professionista è del detenuto. La mancata attività del difensore per negligenza del nominante non determina la nullità degli atti.
art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011
Prevede che il ricorso per Cassazione contro provvedimenti in materia di misure di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge; limita il sindacato di legittimità sulla valutazione del merito probatorio e dell'attualità della pericolosità.
art. 4, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (richiamato)
Norma storica richiamata a supporto delle regole di motivazione del giudice d'appello nei procedimenti di prevenzione; la giurisprudenza ha richiamato i principi relativi all'obbligo di motivare il decreto.
art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011
Impone al giudice d'appello di provvedere con decreto motivato; il vizio rilevabile in Cassazione è l'assenza o l'apparenza della motivazione, non la rivalutazione delle evidenze.
Prevede che la parte privata che propone ricorso, se questo è rigettato, può essere condannata alle spese del procedimento; qui applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La nomina del difensore di fiducia da parte di un detenuto produce effetto immediato, ma l'onere di comunicare la nomina al professionista grava sul detenuto; l'assenza di comunicazione non determina automaticamente la nullità degli atti processuali.
- Se la nomina del difensore di fiducia interviene dopo la fissazione dell'udienza, non sussiste in linea di principio l'obbligo di avvisare il fiduciario dell'udienza già fissata e la mancata partecipazione del fiduciario non implica nullità.
- Il difensore di fiducia che abbia avuto notizia informale della nomina ha l'obbligo di attivarsi per verificare lo status del mandato; la sua inerzia può essere rilevante quanto la negligenza del nominante.
- La detenzione o la sovrapposizione di misure cautelari non escludono automaticamente la persistenza della pericolosità sociale ai fini delle misure di prevenzione; il giudice deve motivare la connessione attuale tra fatti e pericolosità.
- In materia di misure di prevenzione il sindacato in Cassazione è limitato a questioni di diritto e di motivazione formale (assenza o apparente motivazione); non è ammessa una rinnovata valutazione del merito probatorio.
- Prassi consigliata: il detenuto che nomina un difensore di fiducia deve assicurarsi che la nomina sia effettivamente trasmessa alla cancelleria; il difensore di fiducia, se informato, dovrebbe contattare l'istituto o la cancelleria per garantire la concreta operatività del mandato.
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