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Sentenza

Sentenza del 06/12/2021 n. 5564 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale- Tarsu-Tia-Tari-Tares - Tassa sui rifiuti - Riscossione - Ritualità della notifica avvenuta a mezzo PEC - Piena conoscibilità - Liquidazione diretta della tassa sui rifiuti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la validità della cartella esattoriale relativa alla Ta.Ri. per due profili: (1) la notifica era stata effettuata mediante PEC e si sosteneva la nullità o l'irritualità della notifica; (2) la cartella non era preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento, quindi si riteneva illegittima la liquidazione e l'iscrizione a ruolo diretta del tributo comunale.

La decisione

Il giudice ha rigettato le censure del ricorrente. Ha confermato la ritualità della notifica effettuata via PEC, ritenendola pienamente conoscibile dal momento della consegna all'indirizzo PEC, certificata dalla ricevuta di avvenuta consegna, richiamando l'art. 156 c.p.c. in tema di efficacia dell'atto quando raggiunge lo scopo. Inoltre ha ritenuto legittima la cartella esattoriale anche in assenza della preventiva notifica dell'avviso di accertamento, nella misura in cui i Comuni possono eccezionalmente procedere alla liquidazione diretta della Ta.Ri. e alla conseguente iscrizione a ruolo basandosi su dati e ruoli dell'anno precedente, purché tali dati siano già acquisiti e non soggetti a modificazione o variazione. In sintesi: notifica PEC valida e cartella per Ta.Ri. legittima; ricorso respinto.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità dell'atto non può essere rilevata se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo per il quale era destinato: usato per giustificare la piena efficacia della notifica PEC quando questa assicura la conoscibilità dell'atto.

  • d.P.R. 602/1973, art. 26

    Norma sul procedimento di iscrizione a ruolo e notificazione delle somme iscritte; richiamata come riferimento al regime della riscossione coattiva mediante ruolo.

  • d.P.R. 68/2005, art. 5

    Norme relative alla disciplina dei tributi comunali sui rifiuti (TARES/TARI) e procedure di accertamento/liquidazione; utilizzata per delimitare la possibilità di procedere a liquidazione diretta da parte dei Comuni.

  • d.P.R. 68/2005, art. 6

    Ulteriori disposizioni procedurali sui tributi comunali rifiuti; richiamata per sostenere la legittimità della gestione e iscrizione a ruolo anche senza nuova notifica di accertamento, se basata su dati acquisiti e immutabili.

Massime di principio

  • La notifica via PEC è considerata rituale ed efficace dal momento della consegna all'indirizzo PEC, purché sia certificata la ricevuta di avvenuta consegna; il destinatario è considerato posto in piena conoscenza dell'atto.
  • L'art. 156 c.p.c. può essere invocato per escludere la nullità degli atti notificatori quando l'atto abbia comunque raggiunto lo scopo informativo/pratico per il quale era destinato.
  • I Comuni hanno una facoltà (eccezionale ma riconosciuta) di procedere alla liquidazione diretta della TARI e all'iscrizione a ruolo anche senza una nuova notifica di avviso di accertamento, se la liquidazione si basa su dati già acquisiti e non suscettibili di modifica o variazione.
  • Il contribuente può impugnare la cartella se dimostra che i dati su cui si è basata la liquidazione erano errati o modificabili; in assenza di tale prova, la cartella è destinata a resistere al controllo giurisdizionale.
  • Per resistere efficacemente a una cartella per tributi locali, è fondamentale contestare documentatamente la base dati usata per la liquidazione (es. cambiamenti rilevanti nelle situazioni fattuali o errori nei ruoli precedenti) o dimostrare vizi nella notifica (es. assenza della ricevuta di consegna PEC).

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