Cassazione Civile, Ordinanza n. 19158/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore aveva ottenuto in monitorio un decreto ingiuntivo per il pagamento del TFR. La società datrice di lavoro si era opposta, deducendo in compensazione un proprio credito di euro 30.000 derivante da un prestito documentato da scrittura privata. Il Tribunale aveva revocato il decreto e condannato il lavoratore a pagare il saldo a favore della società; la Corte d'appello aveva ridotto l'importo dovuto, ritenendo provato il contratto di mutuo e la titolarità del credito in capo alla società, ma applicando gli interessi al tasso legale in mancanza di pattuizione espressa. In cassazione il ricorrente ha censurato: 1) la pretesa tardività dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società sul credito posto in compensazione; 2) la decisione della Corte di merito di acquisire d'ufficio documenti sul punto, nonostante l'asserita tardività dell'eccezione, con violazione del diritto di difesa; 3) la mancata considerazione di una confessione dell'amministratore unico della società, che avrebbe riconosciuto di essere lei la titolare del prestito; 4) la tardività e inammissibilità della produzione del verbale assembleare che attestava il ritrasferimento del credito alla società.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a ottenere una diversa ricostruzione in fatto della vicenda, già adeguatamente motivata dalla Corte d'appello. Quanto alle doglianze processuali, ha affermato che la questione sulla titolarità del credito era una mera difesa, proponibile in ogni stato e grado del giudizio di merito; ha inoltre ritenuto corretto l'esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro per acquisire la documentazione necessaria, nel rispetto del contraddittorio e del principio di ricerca della verità materiale. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'erroneità della declaratoria di tardività dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva; la Corte non lo valorizza come violato, ritenendo infondate le censure.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro formale di denuncia della violazione di legge nei motivi di ricorso.
La Corte richiama il potere istruttorio officioso del giudice del lavoro, ritenendone corretto l'esercizio per acquisire documenti rilevanti ai fini della decisione.
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 421 c.p.c.; la Corte ritiene legittima l'acquisizione documentale officiosa nel processo del lavoro.
Evocato a tutela del contraddittorio; la Corte ritiene rispettato il diritto di difesa perché alle parti è stata data possibilità di controdedurre.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente per denunciare la lesione del diritto di difesa; la Corte esclude la violazione.
Evocato per contestare la mancata considerazione di una confessione; la Corte non accoglie la doglianza, ritenendola inidonea a sovvertire l'accertamento di fatto compiuto.
Richiamato nel quarto motivo in relazione alla produzione documentale; la Corte non ravvisa violazione processuale.
La Corte afferma che, per alcuni profili, la motivazione va integrata e corretta ai sensi di tale norma, pur pervenendo al rigetto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto, se previsto.
Massime di principio
- La contestazione sulla titolarità del credito opposto in compensazione, quando si risolve in una mera difesa e non in un'eccezione in senso stretto, è proponibile in ogni stato e grado del giudizio di merito.
- Nel processo del lavoro il giudice può esercitare poteri istruttori officiosi per acquisire documenti rilevanti ai fini dell'accertamento dei fatti dedotti o contestati, purché sia rispettato il contraddittorio e le parti siano poste in condizione di controdedurre.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e una diversa ricostruzione dei fatti quando l'accertamento di merito sia sorretto da motivazione adeguata.
- La produzione documentale tardiva può essere valorizzata dal giudice quando sia necessaria alla decisione delle questioni controverse e il relativo utilizzo non comporti compressione del diritto di difesa.
- In mancanza di una pattuizione espressa sugli interessi di un mutuo, il tasso applicabile è quello legale.
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