Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 03/07/2015 n. 14743 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva annullato un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2000. Con il primo motivo ha contestato l'ammissibilità dell'appello della contribuente per asserita genericità dei motivi. Con il secondo motivo ha censurato l'ammissione, per la prima volta in appello, della domanda fondata sulla totale inagibilità dell'immobile, ritenendo che si trattasse di una nuova eccezione e di una diversa causa di nullità dell'avviso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo sufficientemente specifico l'appello della contribuente, poiché volto a contestare le statuizioni della decisione di primo grado e a circoscrivere la materia del contendere. Ha invece accolto il secondo motivo: la domanda basata sull'inagibilità dell'immobile, formulata per la prima volta in appello e fondata su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, costituiva una domanda nuova vietata dagli artt. 56 e 57 del D.Lgs. n. 546/1992, anche se prospettata come eccezione rilevabile d'ufficio. La sentenza regionale è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, che dovrà riesaminare la controversia applicando tali principi e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1

    L'atto di appello tributario deve contenere motivi sufficientemente specifici, ma tale requisito è soddisfatto quando l'impugnazione individua le questioni contestate e mira a ottenere una diversa valutazione delle domande o eccezioni respinte in primo grado.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 56 e 57

    In appello non possono essere introdotte domande o eccezioni nuove fondate su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado. Il divieto opera anche quando la nuova prospettazione venga qualificata come eccezione rilevabile d'ufficio, se essa amplia la materia del contendere o introduce una diversa causa petendi.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24

    La disciplina dei motivi aggiunti contribuisce a delimitare l'oggetto del processo tributario e impedisce che in appello vengano introdotte nuove ragioni di nullità dell'atto impositivo basate su fatti non allegati nel ricorso originario.

  • Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74

    La CTR aveva ritenuto applicabile la rendita catastale definitiva attribuita anteriormente al 31 dicembre 1999, considerando l'avviso di accertamento come comunicazione della rendita. La Cassazione non ha deciso definitivamente questo profilo, poiché la sentenza è stata cassata per la questione processuale relativa alla nuova eccezione.

  • Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 30, comma 11

    fino alla data di comunicazione non sono dovuti sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale

    La disposizione esclude sanzioni e interessi fino alla comunicazione della nuova rendita catastale. Anche su questo punto la Cassazione non ha fornito una decisione definitiva, avendo rinviato la causa.

  • Costituzione, art. 53

    La CTR aveva ritenuto che la questione dell'inagibilità riguardasse la capacità contributiva e fosse quindi rilevabile d'ufficio. La Cassazione ha chiarito che il richiamo a principi di ordine pubblico non consente comunque di introdurre in appello una domanda fondata su fatti nuovi e su una diversa causa petendi.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello può riproporre questioni già dedotte in primo grado anche con una diversa argomentazione giuridica, purché i motivi siano identificabili e riguardino la decisione impugnata.
  • Non è invece consentito introdurre per la prima volta in appello un fatto nuovo che fondi una diversa ragione di annullamento dell'atto impositivo, come l'inagibilità dell'immobile se tale circostanza non era stata allegata in primo grado.
  • La qualificazione di una questione come eccezione rilevabile d'ufficio non supera il divieto dei nova quando la questione modifica o amplia la materia del contendere.
  • Le circostanze decisive per ridurre o escludere un tributo devono essere dedotte tempestivamente nel ricorso introduttivo e adeguatamente documentate già nel primo grado.
  • Quando la Cassazione cassa con rinvio, non si ha necessariamente una vittoria definitiva del ricorrente sul merito: il giudice di rinvio deve riesaminare gli aspetti ancora rilevanti secondo i principi stabiliti dalla Corte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.