Cassazione Civile, Ordinanza n. 26345/2024 del 09/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di leasing nei confronti del fideiussore della debitrice principale, per il pagamento dell'indennità dovuta per la mancata restituzione di beni oggetto di contratto di leasing (attrezzature casearie). Il fideiussore ha proposto opposizione deducendo la nullità della fideiussione e disconoscendo le sottoscrizioni apposte in calce al documento fideiussorio. La società creditrice si è opposta sostenendo che la stessa fideiussione era già stata posta a fondamento di un precedente decreto ingiuntivo, non opposto, passato in giudicato, con conseguente irretrattabilità della validità dell'atto di garanzia. Dopo il rigetto dell'opposizione in primo grado e dell'appello, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione di legge per avere la Corte territoriale attribuito efficacia di giudicato esterno al precedente decreto ingiuntivo non opposto, con effetto preclusivo sulla dedotta nullità della fideiussione; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c. e vizio motivazionale per avere il giudice d'appello aderito alla CTU senza confrontarsi con le critiche del CTP; 3) motivazione apparente e contraddittoria, sempre in relazione alla CTU e alle osservazioni di parte; 4) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., poiché la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare apocrifa la firma, dato che la CTU si era espressa in termini di alta probabilità e non di certezza dell'autenticità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato non solo sul credito azionato, ma anche sul titolo e sulle questioni logico-giuridiche presupposte, ivi compresa la validità dell'obbligo fideiussorio posto a base della pretesa. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché formulati in modo non conforme ai limiti del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, soprattutto in presenza di doppia conforme, e perché il ricorrente non ha trascritto specificamente il contenuto delle critiche del proprio consulente di parte, limitandosi a richiami generici; inoltre la sentenza d'appello risultava avere comunque esaminato le critiche alla CTU. Ha ritenuto manifestamente infondato il quarto motivo, osservando che non ricorre omessa pronuncia quando la motivazione è incompatibile con la tesi della parte e ne implica il rigetto. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e sono stati richiamati gli effetti ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge; nel caso concreto il motivo è stato respinto perché la sentenza impugnata si è conformata ai principi sul giudicato derivante da decreto ingiuntivo non opposto.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
è stato evocato per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione d'appello ha comunque deciso il punto in senso incompatibile con la tesi del ricorrente.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo; non riguarda l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori o una richiesta di nuova valutazione del merito.
la censura di motivazione è stata dichiarata inammissibile perché non rispettava i requisiti del vizio motivazionale come oggi delimitato dalla giurisprudenza di legittimità.
in presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, è inammissibile se non si indicano e confrontano le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
l'omessa pronuncia non ricorre quando il giudice decide con motivazione che, pur senza aderire espressamente alla tesi di parte, la esclude implicitamente in modo logico.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato ai fini del contributo unificato ulteriore a carico della parte soccombente.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto è equiparato, quanto a efficacia di giudicato sostanziale, a una sentenza di condanna passata in giudicato: preclude la riproposizione non solo del credito azionato ma anche del titolo e dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi anteriori e non dedotti con l'opposizione.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per chiedere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o della consulenza tecnica; occorre dedurre l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la semplice mancata considerazione di singoli elementi probatori.
- Quando la parte contesta una CTU, ha l'onere di riportare in ricorso in modo specifico i passaggi della consulenza censurati e il contenuto puntuale delle osservazioni del consulente di parte; richiami generici non sono sufficienti.
- Non ricorre omessa pronuncia se la sentenza contiene una motivazione logicamente incompatibile con la domanda o l'eccezione non accolta, poiché tale motivazione implica il rigetto implicito della tesi prospettata.
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