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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14104/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo attinente alla sola entità della pena non era consentito dalla legge. Ha quindi condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 1 luglio 2025, che aveva confermato/irrogato la condanna per il delitto di evasione. Dal testo emerge che la decisione di merito era stata resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., quindi nel contesto di un giudizio definito con rito concordato in appello. L'unico motivo di ricorso riguardava la sola entità della pena, cioè una censura sul trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto tale motivo inammissibile perché non consentito dalla legge nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    indica il delitto per il quale l'imputato era stato condannato in appello, ossia evasione.

  • art. 599-bis c.p.p.

    la sentenza impugnata era stata emessa in un rito speciale di appello concordato; nel testo la Corte collega a tale disciplina l'inammissibilità del motivo sulla sola entità della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., non è proponibile un motivo di ricorso limitato alla sola entità della pena quando la censura non sia consentita dalla disciplina applicabile.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando l'unico motivo investe un profilo non deducibile in cassazione secondo la legge processuale, la Corte non entra nel merito della quantificazione sanzionatoria e arresta il giudizio con declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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