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Sentenza

Sentenza del 15/01/2020 n. 555 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune notificò avviso di accertamento ICI per il 1998 relativo a due immobili in categoria D, contestando la determinazione dell'imposta operata dalla società con il metodo contabile per mancata produzione di documentazione e, alternativamente, applicando rendite attribuite successivamente o il criterio delle rendite similari ex art.5 D.Lgs. 504/1992. Questioni principali: se per immobili D valga il metodo contabile fino all'attribuzione di rendita o se la rendita attribuita possa retroagire e consentire recupero d'imposta; e se per atti attribuiti prima del 1.1.2000 siano dovuti sanzioni e interessi in assenza di prova dell'effettiva conoscenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo di gravame del Comune ma ha accolto i motivi dal secondo al settimo, cassando la sentenza della CTR e decidendo nel merito: ha dichiarato che sanzioni e interessi non sono dovuti perché manca la prova dell'effettiva conoscenza da parte della contribuente delle attribuzioni di rendita anteriori al 1.1.2000; per il resto ha confermato la decisione favorevole alla società sull'uso del metodo contabile fino all'operare delle condizioni previste dalla giurisprudenza e ha compensato le spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992

    Comma 3: per i fabbricati di categoria D il criterio contabile determina la base imponibile fino all'attribuzione della rendita; comma 4: esiste il criterio delle rendite dei fabbricati similari utilizzabile dall'amministrazione se il metodo contabile non è adottabile per mancanza di documentazione.

  • L. n. 342 del 2000

    Per le attribuzioni o modificazioni della rendita catastale concernenti atti anteriori al 1.1.2000, pur avendo efficacia immediata, l'applicazione di sanzioni e interessi richiede la prova dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del contribuente; in mancanza di tale prova le sanzioni e gli interessi non sono dovuti.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997

    art. 6 e principi generali sulle sanzioni tributarie

    Le sanzioni tributarie si applicano solo se sussiste la prova dell'effettiva conoscenza o della colpevolezza del contribuente; la normativa sulle sanzioni non può essere applicata automaticamente senza prova della conoscenza degli atti impositivi.

  • L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)

    art. 10, commi 2 e 3; richiamata art. 74

    Richiama il principio di correttezza dell'amministrazione e l'esigenza che il contribuente sia messo effettivamente a conoscenza degli atti che incidono sui suoi obblighi; può integrare la valutazione sulla non applicabilità di sanzioni in caso di obiettiva incertezza o mancata comunicazione.

Massime di principio

  • Per immobili classificati in categoria D il contribuente può determinare l'imposta con il metodo contabile fino al momento in cui sorge una nuova situazione giuridica derivante dall'attribuzione di rendita o da una richiesta, salvo che l'amministrazione dimostri l'applicabilità del criterio delle rendite similari per carenza del metodo contabile.
  • Se la rendita catastale viene attribuita successivamente e l'atto è anteriore al 1.1.2000, l'ente può recuperare l'eventuale maggiore imposta ma non può automaticamente applicare sanzioni e interessi: è necessario provare l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del contribuente perché sanzioni e interessi siano dovuti.
  • Dal 1.1.2000 in poi l'efficacia delle attribuzioni o modificazioni di rendita decorre dalla notifica, perciò la possibilità di recupero e l'applicazione di sanzioni/interessi seguono regole diverse e più favorevoli alla certezza del contribuente.
  • In materia processuale, il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio e alle premesse stabilite dalla Corte di Cassazione: non può riaprire questioni implicitamente decise e deve attenersi ai limiti del thema decidendum definiti dalla pronuncia di legittimità.
  • Onere della prova: l'amministrazione ha l'onere di dimostrare l'effettiva conoscenza degli atti da parte del contribuente quando intende applicare sanzioni e interessi per attribuzioni/variazioni di rendita anteriori alle regole di notifica stabilite dallo Statuto del contribuente.

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