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Sentenza

Sentenza del 15/01/2020 n. 9 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

ACCERTAMENTO - Raddoppio dei termini prescrizionali - Criteri

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti hanno impugnato numerosi avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito di verifiche della Guardia di Finanza (Monopoli). Le censure principali erano: mancata convocazione preventiva e violazione dello statuto del contribuente; nullità per mancata convocazione dopo istanza di accertamento con adesione; nullità per temerarietà, pretestuosità e insufficienza della motivazione; violazioni di specifiche norme del DPR n.600/73 e DPR n.633/72 (art.32, art.39, art.43, art.52); decadenza del potere dell'Ufficio; inattendibilità delle scritture contabili e incongruità delle motivazioni finanziarie. Un punto centrale del contendere era l'applicabilità del raddoppio dei termini prescrizionali per gli accertamenti, invocato dall'Ufficio per presunte violazioni penali previste dal D.Lgs. n.74/2000.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Bari ha rigettato l'appello confermando la sentenza della CTP di Bari che aveva respinto i ricorsi (alcuni dichiarati inammissibili). La CTR ha ritenuto legittimo l'avvalersi dell'Agenzia del raddoppio dei termini prescrizionali, atteso che dai processi verbali di constatazione della Guardia di Finanza risultavano elementi oggettivi (omessa dichiarazione di ricavi per oltre euro 1.829.210, movimenti bancari non giustificati, scritture contabili ritenute inattendibili, ricevute bancarie rinvenute in accesso domiciliare) idonei a configurare violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. n.74/2000 e l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria. La Corte ha inoltre affermato l'irrilevanza del fatto che l'obbligo di denuncia possa sorgere anche successivamente al decorso del termine breve o non essere adempiuto entro tale termine: ciò che conta è la sussistenza dell'obbligo stesso sin dall'origine della fattispecie. Gli appellanti sono stati condannati in solido a rimborsare le spese in favore dell'Agenzia per complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo n.74/2000

    art.4 D.Lgs. n.74/2000 (richiamato nei PVC)

    Stabilisce le fattispecie di reato tributario e le soglie per la configurazione di illecito penale; la presenza di violazioni previste dal D.Lgs. n.74/2000 determina l'obbligo di denuncia e l'applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.247/2011

    Conferma che il raddoppio dei termini prescrizionali è applicabile in presenza di violazioni che comportano obbligo di denuncia ai sensi del D.Lgs. n.74/2000; la sentenza è richiamata dalla CTR come principio di diritto sul punto.

  • DPR n.600/1973

    art.32, art.39, art.43 DPR n.600/73

    Norme richiamate dai contribuenti per censure formali (modalità di accesso, obblighi documentali, decadenza del potere accertatore). La Commissione ha ritenuto che tali articoli non fossero stati violati in modo tale da annullare gli atti, essendo invece legittimo l'accertamento motivato sulla base degli elementi raccolti.

  • DPR n.633/1972

    Richiamato dai contribuenti per presunta violazione formale; il giudice ha ritenuto infondate le doglianze e ha ritenuto regolari le procedure di accertamento e motivazione.

  • Codice di procedura penale

    Secondo la CTR il raddoppio dei termini opera quando, in base a elementi obiettivi riscontrabili da un pubblico ufficiale (quali quelli indicati dall'art.331 c.p.p.), insorge l'obbligo di denuncia penale; non è una mera valutazione discrezionale dell'ufficio.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini prescrizionali per l'accertamento fiscale è applicabile quando dalla vicenda emergono, sin dall'origine, elementi che configurano un illecito tributario rilevante ai sensi del D.Lgs. n.74/2000: ciò che conta è la sussistenza dell'obbligo di denuncia, non il momento in cui tale obbligo viene effettivamente assolto.
  • Non è necessaria una valutazione soggettiva o discrezionale dell'Ufficio: il raddoppio scatta se gli elementi obiettivi (es. movimenti bancari non giustificati, incongruenze contabili, documenti rinvenuti durante accessi domiciliari) riscontrabili nei PVC o in atti ufficiali dimostrano l'esistenza di una fattispecie penalmente rilevante.
  • Le censure formali (mancata convocazione, vizi procedurali, presunta temerarietà dell'accertamento) difficilmente sono decisive se il contribuente non contestualizza o non confuta i rilievi sostanziali: è essenziale fornire comprovata e circostanziata documentazione alternativa (giustificativi bancari, riconciliazioni, libri e registri) per contrastare l'attendibilità dei PVC.
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi, il contribuente dovrebbe: 1) verificare e, se possibile, dimostrare l'assenza di elementi configuranti reato tributario; 2) produrre documenti bancari e ricostruzioni coerenti delle operazioni; 3) contestare puntualmente la rilevanza oggettiva dei fatti indicati nei PVC e l'applicabilità delle soglie previste dal D.Lgs. n.74/2000; 4) impugnare tempestivamente, concentrandosi sia sulle questioni procedurali sia su quelle probatorie di merito.
  • Se si intende contestare il raddoppio dei termini per motivi di prescrizione/decadenza, la strategia utile è dimostrare che non sussistono gli elementi oggettivi che fanno scattare l'obbligo di denuncia (e quindi l'evento che giustifica il raddoppio), non limitarsi a rilievi formali generici.

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