Sentenza del 15/01/2020 n. 37 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Tributi locali - IMU - esenzione per l'"abitazione principale" - coniugi - residenza anagrafica in comuni diversi - spettanza - condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IMU che ha negato l'agevolazione per 'abitazione principale' sull'immobile di proprietà della ricorrente. La ricorrente sosteneva che, essendo residente ad Alassio e dimorante abitualmente nell'immobile, l'agevolazione doveva spettarle anche se il coniuge risultava residente e beneficiario dell'agevolazione per un immobile diverso ubicato in altro Comune (Bologna). La controversia verteva sull'interpretazione della normativa che limita l'agevolazione per l'abitazione principale quando i componenti del nucleo familiare abbiano residenze/dimore diverse, e su quali condizioni consentano o meno l'applicazione dell'agevolazione in presenza di residenze in comuni diversi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Genova ha rigettato l'appello della contribuente. Ha ritenuto legittimo l'atto di accertamento del Comune che ha negato l'agevolazione IMU alla ricorrente in presenza della residenza anagrafica del coniuge in un diverso comune e del suo contestuale godimento dell'agevolazione. La CTR ha affermato che, sebbene la norma non escluda a priori la possibilità di riconoscere agevolazioni su immobili ubicati in Comuni diversi, ciò può avvenire solo se esiste una effettiva e documentata necessità (es. esigenze lavorative) che giustifichi la residenza/dimora separata; nel caso di specie la ricorrente non ha fornito prove sufficienti di tali esigenze. Sono state inoltre confermate le regole sui parametri di liquidazione delle spese di lite.
Norme richiamate
Art. 13, comma 2 del D.L. 6.12.2011, n. 201
"Per abitazione principale si intende l'immobile ... nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni ... si applicano per un solo immobile."
La norma definisce l'abitazione principale come l'immobile in cui il possessore e il nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente; se i membri del nucleo hanno dimore/residenze diverse nel medesimo Comune, l'agevolazione spetta per un solo immobile. La CTR ha interpretato la disposizione come regola applicabile anche a casi con residenze in Comuni diversi, salvo che non sussistano comprovate esigenze che giustifichino la residenza separata.
Circolare MEF 3/DF del 18/05/2012
Riconosce la possibilità che i componenti di un nucleo familiare abitino in diversi immobili nello stesso Comune e prevede il riconoscimento dell'agevolazione per un solo immobile
La circolare conferma che l'agevolazione si applica a un solo immobile per nucleo quando esistono dimore diverse nel medesimo Comune; non autorizza automaticamente doppie agevolazioni per immobili in Comuni differenti senza prova della concreta necessità.
Art. 15 D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato con riferimento ai principi generali in tema di spese di lite; usato per la determinazione delle spese processuali.
Art. 91 c.p.c.
Richiamato in relazione ai criteri di liquidazione delle spese di lite nella sentenza.
Massime di principio
- L'agevolazione IMU per 'abitazione principale' richiede che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell'immobile; la prova della 'dimora abituale' deve essere concreta e non meramente formale (scelta del medico, voti, bollette possono essere utili ma spesso non sufficienti).
- Se i coniugi hanno residenze/dimore diverse nello stesso Comune, l'agevolazione può spettare per un solo immobile del nucleo; se le residenze sono in Comuni diversi, la doppia agevolazione non è automaticamente preclusa, ma occorre provare esigenze concrete e documentate (es. lavoro, studio, motivi familiari) che giustifichino la residenza separata.
- Per ottenere o difendere l'agevolazione quando esistono residenze separate, è consigliabile produrre documentazione probatoria robusta e contemporanea: contratti di lavoro, trasferimenti di sede, iscrizioni scolastiche dei figli, autocertificazioni supportate da doc. amministrativi, prove di effettiva dimora abituale (utenze, certificazioni mediche, testimonianze), in modo da neutralizzare il rischio di qualificazione come elusione.
- Le amministrazioni fiscali e i giudici valutano il rischio di elusione: la mera formalità anagrafica senza riscontro nella vita quotidiana può essere considerata insufficiente a riconoscere l'agevolazione.
- In controversie simili, chi contesta (contribuente) deve anticipare e documentare la ragionevolezza della residenza separata; in mancanza di prove l'atto impositivo è legittimo e il Comune/o organo resistente ha buone probabilità di vittoria.
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