Sentenza del 15/01/2020 n. 8 - Corte dei Conti
Enti locali - Danno erariale - Illegittimità incarico esterno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Procura contestava il conferimento, mediante le Determine Dirigenziali n. 482/2010 e n. 1104/2010, di incarichi di consulenza legale al Prof. G.F.F. per gli anni 2010-2011 per violazione dei presupposti di legittimità degli incarichi esterni (art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001): mancanza di temporaneità, eccezionalità e specificità dell'oggetto, assenza di adeguata verifica della indisponibilità di professionalità interne e rinnovo/continuità dell'affidamento; si deduceva un danno erariale corrispondente ai compensi liquidati (complessivi Euro 11.107,20).
La decisione
La Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale centrale d'appello ha accolto l'appello della Procura riformando integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto gli incarichi illegittimi perché l'oggetto non era sufficientemente specifico/di alta specializzazione e non risultava una preventiva e adeguata verifica, estesa all'intera amministrazione, dell'assenza di professionalità interne idonee. Ha inoltre affermato la responsabilità per colpa grave dei due dirigenti per aver omesso l'utilizzo dei canali e delle risorse interne disponibili. Ha condannato i dirigenti al risarcimento in favore del Comune di Tortona: Ing. P.B.M. Euro 6.115,20; Dr. C.B. Euro 4.992,00, oltre rivalutazione e interessi legali dalla sentenza, con restituzione delle spese legali e pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 7, comma 6, D.Lgs. n.165/2001
gli incarichi possono essere conferiti solo ad "esperti di particolare e comprovata specializzazione"; la prestazione deve essere "di natura temporanea e altamente qualificata"; non è ammesso il rinnovo, salvo proroga in via eccezionale per completamento del progetto
La norma limita l'affidamento all'esterno a prestazioni specifiche, temporanee e altamente qualificate; richiede motivazione puntuale e preventiva verifica dell'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne. Violazioni rendono l'incarico illegittimo e possono integrare danno erariale e responsabilità del dirigente.
art. 42, L. n.311/2004
Richiamata come disciplina specifica per consulenze affidate dagli enti locali; conferma i limiti alla legittimità degli incarichi esterni nei rapporti con le P.A.
art. 27 (ex art. 20 D.Lgs. n.163/2006) - codice dei contratti
La questione della procedura comparativa o della disciplina appalti è stata ritenuta secondaria se l'incarico è in radice illegittimo per carenza dei presupposti sostanziali; cioè la regolarità della procedura non supplisce all'assenza dei requisiti di ammissibilità dell'affidamento.
art. 110, comma 6, D.Lgs. n.267/2000 (T.U. Enti Locali)
Norma richiamata in ordine a competenze e disciplina degli incarichi; raccorda l'assetto normativa sugli incarichi esterni nel contesto degli Enti locali.
art. 107, art. 49, art. 50, D.Lgs. n.267/2000 (T.U. Enti Locali)
Richiamate per affermare le responsabilità del dirigente (art.107) e l'esistenza di canali istituzionali (Segretario comunale, Sindaco e uffici ad essi riferiti) che il dirigente doveva attivare prima di ricorrere all'esterno; il dirigente è responsabile per le attività tipiche del suo ruolo e non può esternalizzarle sistematicamente senza giustificazione.
Massime di principio
- Un incarico esterno è legittimo solo se specifico, determinato, temporaneo e di alta specializzazione: la mera generalità o l'affiancamento continuativo alle ordinarie funzioni interne lo rendono illegittimo.
- Prima di affidare incarichi retribuiti all'esterno l'amministrazione deve documentare preventivamente e in modo circostanziato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne adeguate, valutando l'intera amministrazione, non solo il singolo ufficio.
- La ripetizione o continuità di incarichi similari negli anni depone contro il requisito di eccezionalità/temporaneità richiesto dalla normativa e può integrare illegittimità e responsabilità.
- La regolarità della procedura di selezione (comparativa o meno) non supplisce all'assenza dei presupposti sostanziali dell'affidamento: se l'incarico è in radice illegittimo, la procedura non sana il vizio.
- L'utilità o la qualità del prodotto esterno non bastano a giustificare la spesa: se non è dimostrata l'esigenza oggettiva dell'affidamento esterno, non è dimostrata nemmeno l'ammissibilità della retribuzione esterna a fronte delle risorse già impiegate internamente.
- I dirigenti pubblici possono essere ritenuti personalmente responsabili (anche per colpa grave) quando omettono di attivare canali e risorse interne o non motivano adeguatamente l'impossibilità di ricorrere a professionisti interni, specie per attività rientranti nelle loro competenze.
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