Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/01/2020 n. 8 - Corte dei Conti

Enti locali - Danno erariale - Illegittimità incarico esterno.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Procura contestava il conferimento, mediante le Determine Dirigenziali n. 482/2010 e n. 1104/2010, di incarichi di consulenza legale al Prof. G.F.F. per gli anni 2010-2011 per violazione dei presupposti di legittimità degli incarichi esterni (art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001): mancanza di temporaneità, eccezionalità e specificità dell'oggetto, assenza di adeguata verifica della indisponibilità di professionalità interne e rinnovo/continuità dell'affidamento; si deduceva un danno erariale corrispondente ai compensi liquidati (complessivi Euro 11.107,20).

La decisione

La Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale centrale d'appello ha accolto l'appello della Procura riformando integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto gli incarichi illegittimi perché l'oggetto non era sufficientemente specifico/di alta specializzazione e non risultava una preventiva e adeguata verifica, estesa all'intera amministrazione, dell'assenza di professionalità interne idonee. Ha inoltre affermato la responsabilità per colpa grave dei due dirigenti per aver omesso l'utilizzo dei canali e delle risorse interne disponibili. Ha condannato i dirigenti al risarcimento in favore del Comune di Tortona: Ing. P.B.M. Euro 6.115,20; Dr. C.B. Euro 4.992,00, oltre rivalutazione e interessi legali dalla sentenza, con restituzione delle spese legali e pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 6, D.Lgs. n.165/2001

    gli incarichi possono essere conferiti solo ad "esperti di particolare e comprovata specializzazione"; la prestazione deve essere "di natura temporanea e altamente qualificata"; non è ammesso il rinnovo, salvo proroga in via eccezionale per completamento del progetto

    La norma limita l'affidamento all'esterno a prestazioni specifiche, temporanee e altamente qualificate; richiede motivazione puntuale e preventiva verifica dell'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne. Violazioni rendono l'incarico illegittimo e possono integrare danno erariale e responsabilità del dirigente.

  • art. 42, L. n.311/2004

    Richiamata come disciplina specifica per consulenze affidate dagli enti locali; conferma i limiti alla legittimità degli incarichi esterni nei rapporti con le P.A.

  • art. 27 (ex art. 20 D.Lgs. n.163/2006) - codice dei contratti

    La questione della procedura comparativa o della disciplina appalti è stata ritenuta secondaria se l'incarico è in radice illegittimo per carenza dei presupposti sostanziali; cioè la regolarità della procedura non supplisce all'assenza dei requisiti di ammissibilità dell'affidamento.

  • art. 110, comma 6, D.Lgs. n.267/2000 (T.U. Enti Locali)

    Norma richiamata in ordine a competenze e disciplina degli incarichi; raccorda l'assetto normativa sugli incarichi esterni nel contesto degli Enti locali.

  • art. 107, art. 49, art. 50, D.Lgs. n.267/2000 (T.U. Enti Locali)

    Richiamate per affermare le responsabilità del dirigente (art.107) e l'esistenza di canali istituzionali (Segretario comunale, Sindaco e uffici ad essi riferiti) che il dirigente doveva attivare prima di ricorrere all'esterno; il dirigente è responsabile per le attività tipiche del suo ruolo e non può esternalizzarle sistematicamente senza giustificazione.

Massime di principio

  • Un incarico esterno è legittimo solo se specifico, determinato, temporaneo e di alta specializzazione: la mera generalità o l'affiancamento continuativo alle ordinarie funzioni interne lo rendono illegittimo.
  • Prima di affidare incarichi retribuiti all'esterno l'amministrazione deve documentare preventivamente e in modo circostanziato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne adeguate, valutando l'intera amministrazione, non solo il singolo ufficio.
  • La ripetizione o continuità di incarichi similari negli anni depone contro il requisito di eccezionalità/temporaneità richiesto dalla normativa e può integrare illegittimità e responsabilità.
  • La regolarità della procedura di selezione (comparativa o meno) non supplisce all'assenza dei presupposti sostanziali dell'affidamento: se l'incarico è in radice illegittimo, la procedura non sana il vizio.
  • L'utilità o la qualità del prodotto esterno non bastano a giustificare la spesa: se non è dimostrata l'esigenza oggettiva dell'affidamento esterno, non è dimostrata nemmeno l'ammissibilità della retribuzione esterna a fronte delle risorse già impiegate internamente.
  • I dirigenti pubblici possono essere ritenuti personalmente responsabili (anche per colpa grave) quando omettono di attivare canali e risorse interne o non motivano adeguatamente l'impossibilità di ricorrere a professionisti interni, specie per attività rientranti nelle loro competenze.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.