Sentenza del 15/01/2020 n. 33 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento - notifica - rilevante la data di consegna all'agente della notificazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo al 2008 per maggiori componenti attivi (Euro 859.688,00) con IRES, IRAP, IVA, sanzioni e interessi; censure principali: tardività della notifica, inesistenza giuridica dell'avviso, mancata indicazione del responsabile del procedimento, indicazione non precisa degli interessi, mancata allegazione degli atti richiamati, uso dei parametri OMI, mancato riconoscimento di maggiori costi e inesattezza della pretesa impositiva.
La decisione
La Commissione d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento. Ha ritenuto la notifica tardiva e quindi l'atto inefficace e l'Ufficio decaduto dal potere impositivo. È stato inoltre ritenuto legittimo l'inserimento di motivi aggiuntivi da parte del contribuente in quanto il dies a quo decorre dalla conoscenza dei documenti nuovi. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del grado di appello (Euro 1.000,00 oltre accessori di legge).
Norme richiamate
Il termine decadenziale per la notifica dell'accertamento è rilevante; ai fini della tempestività conta la data in cui l'Ufficio consegna l'atto all'agente della notificazione. Il confezionamento anticipato del plico da parte dell'Ufficio è irrilevante rispetto al procedimento notificatorio.
Orientamento giurisprudenziale consolidato
Principio consolidato secondo cui il momento determinante per la tempestività della notifica è la consegna dell'atto all'agente della notificazione e non la data di materiale confezionamento del plico; inoltre è ammessa la presentazione di motivi aggiuntivi dal dies a quo della conoscenza dei nuovi documenti.
Massime di principio
- Ai fini della tempestività della notifica degli atti tributari rileva il momento della consegna dell'atto dall'Ufficio all'agente della notificazione; qualsiasi operazione antecedente compiuta dall'Ufficio (es. confezionamento del plico) è irrilevante.
- Se la consegna all'agente della notificazione avviene dopo il termine decadenziale previsto dalla normativa, l'atto è inefficace e l'Ufficio decade dal potere impositivo.
- La prova della tempestività della notifica deve puntare sui documenti che attestano la consegna all'agente della notificazione (e non sul solo confezionamento interno all'Ufficio).
- I contribuenti possono proporre motivi aggiuntivi avverso l'atto quando decorre il termine dalla data di effettiva conoscenza di documenti nuovi rilevanti.
- In situazioni simili, il contribuente ha buone possibilità di ottenere l'annullamento dell'atto se dimostra che la consegna all'agente della notificazione è avvenuta oltre i termini; l'Amministrazione deve invece documentare chiaramente il momento della consegna all'agente per difendere la tempestività.
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