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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11781/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza cautelare (arresti domiciliari) contestando: 1) l'omessa effettuazione dell'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291 comma 1-quater c.p.p., sostenendo che l'eccezione all'interrogatorio si applica solo se il reato per cui si procede rientra tra i "gravi delitti commessi con uso di armi" elencati dalla norma; 2) la nullità del provvedimento per incapacità del giudice ai sensi dell'art. 33 c.p.p., per presunta violazione delle tabelle di assegnazione (art. 37 circolare CSM e art.46 della circolare), ossia per assegnazione del giudice a ufficio non tabellare oltre i termini consentiti.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sulla questione dell'interrogatorio preventivo la Corte ha ritenuto infondata la doglianza: l'esclusione dell'interrogatorio prevista dall'art. 291, comma 1-quater c.p.p. in relazione all'esigenza cautelare di cui alla lett. c) va interpretata prospetticamente rispetto al pericolo di reiterazione di "gravi delitti commessi con uso di armi o altri mezzi di violenza personale" (ossia riguarda la tipologia di reati futuri che si teme possano essere commessi), e non è vincolata al solo reato per cui si procede; nel caso concreto il giudice ha valutato il concreto pericolo di reiterazione (possesso dell'arma da parte dell'indagato e perduranti ragioni di inimicizia), giustificando l'omissione dell'interrogatorio. Sul profilo della capacità del giudice la Corte ha confermato che le violazioni delle tabelle di assegnazione non producono nullità automatiche: solo un'assegnazione "extra ordinem" finalizzata a eludere il principio del giudice naturale precostituito può determinare nullità; nel caso non è stato dimostrato uno stravolgimento dei principi essenziali dell'ordinamento giudiziario. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 291 comma 1-quater cod. proc. pen.

    "fermo il disposto dell’art. 289 comma 2 secondo periodo cod. proc. pen, prima di disporre la misura il giudice procede all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate dagli art. 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 comma 1 lett. a) e b) oppure l’esigenza cautelare di cui all’art. 274 coma 1 lett. c) in relazione a uno dei delitti indicati all’art. 407 comma 2 lett. a), o all’art. 362 comma 1 ter ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi e con altri mezzi di violenza personale"

    La Corte interpreta l'eccezione all'interrogatorio come riferita, in particolare per la lett. c), alla prospettiva del pericolo di commissione di futuri gravi reati con uso di armi (valutazione prognostica di reiterazione), e non come vincolata esclusivamente al reato per il quale si procede.

  • art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    citato nel testo in relazione alle esigenze cautelari fondate sul pericolo di reiterazione

    La finalità preventiva e prognostica della lett. c) giustifica, se riferita alle tipologie di reato temute (es. gravi delitti con uso di armi), la deroga all'interrogatorio preventivo; la valutazione è orientata al rischio di futuri reati.

  • art. 33 comma 1 cod. proc. pen.

    citato nel ricorso in tema di capacità del giudice

    La norma sulla capacità del giudice non è intesa dalla Corte come comprensiva delle semplici violazioni amministrative delle tabelle di assegnazione: solo violazioni tali da stravolgere principi essenziali (es. assegnazioni "extra ordinem" finalizzate ad eludere il giudice naturale) determinano nullità.

  • art. 178 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.

    richiamato dal ricorrente nell'impugnazione della nullità

    La Corte ricorda che l'incidenza delle violazioni di assegnazione sui vizi formali dei provvedimenti richiede profili di gravita' tali da integrare nullità assolute; la mera inosservanza delle tabelle non è sufficiente.

  • art. 7-bis Ordinamento Giudiziario

    "la violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati"

    Serve a confermare che violazioni amministrative delle assegnazioni non producono automaticamente nullità; rilievo è più che altro disciplinare salvo casi estremi.

  • Circolare CSM n. 11315/2018 (art. 37 e art. 46)

    citata dal ricorrente per la disciplina delle assegnazioni tabellari e del periodo feriale

    La Corte ritiene che la violazione della circolare non comporti di per sé la nullità del provvedimento giudiziario se non è accompagnata da più gravi violazioni che determinino lo stravolgimento dei principi essenziali dell'ordinamento.

  • Legge 9 agosto 2024, n. 114

    menzionata come fonte della modifica introduttiva dell'interrogatorio preventivo

    Ha introdotto l'obbligo del contraddittorio anticipato (interrogatorio preventivo) prima dell'adozione di misure cautelari, salvo le eccezioni sopra richiamate; la Corte interpreta le eccezioni in chiave prospettica.

  • art. 289 comma 2 cod. proc. pen.

    richiamato nel testo dell'art. 291 comma 1-quater (rif. al secondo periodo)

    Limita l'ambito dell'interrogatorio preventivo in alcune fattispecie (richiami formali per la compatibilità della disciplina).

  • art. 407 comma 2 lett. a) e art. 362 comma 1-ter cod. proc. pen.

    citati nell'art. 291 comma 1-quater come categorie di delitti rilevanti

    Costituiscono categorie normative che, unitamente ai gravi delitti con uso di armi, consentono di escludere l'interrogatorio preventivo quando la valutazione prospettica del pericolo di reiterazione riguarda tali ambiti.

Massime di principio

  • L'esclusione dell'interrogatorio preventivo prevista dall'art. 291, comma 1-quater c.p.p., con riferimento all'esigenza cautelare di cui alla lett. c), va valutata prospetticamente rispetto al rischio di commissione di futuri 'gravi delitti commessi con uso di armi o altri mezzi di violenza personale', e non è necessariamente riferita esclusivamente al reato per il quale si procede.
  • Il giudice di merito ha discrezionalità nel valutare il concreto e attuale pericolo di reiterazione; elementi come il possesso continuato dell'arma e il perdurare di inimicizie possono legittimare l'omissione dell'interrogatorio preventivo.
  • Le violazioni delle tabelle di assegnazione (circolari CSM) non determinano automaticamente la nullità dei provvedimenti: occorre dimostrare un'assegnazione 'extra ordinem' finalizzata a eludere il principio del giudice naturale predefinito per legge, ossia uno stravolgimento dei principi essenziali dell'ordinamento giudiziario.
  • Per contrastare efficacemente un provvedimento cautelare sul profilo formale dell'assegnazione del giudice è necessario provare la finalità elusiva o l'effetto di stravolgimento della scelta del giudice, non la mera inosservanza di regole organizzative.
  • In generale, la disciplina del contraddittorio anticipato va bilanciata con le esigenze cautelari (rischio di fuga, inquinamento probatorio, pericolo di reiterazione) e le deroghe devono essere interpretate restrittivamente ma secondo la finalità di prevenzione prospettica prevista dalla norma.

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