Cassazione Civile, Ordinanza n. 16865/2025 del 23/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (concessionario tributario)
La controversia
Una società di vigilanza privata aveva impugnato un avviso di accertamento per tassa sulla pubblicità emesso in relazione a scritte, loghi e segni distintivi apposti su veicoli di sua proprietà utilizzati nei servizi di vigilanza. La contribuente sosteneva che tali segni non avessero natura pubblicitaria, che mancasse il presupposto d’imposta e che comunque ricorresse l’esenzione prevista per insegne, targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per legge o regolamento. La CTP aveva respinto il ricorso; la CTR aveva invece accolto l’appello della contribuente ritenendo assente lo scopo promozionale e ritenendo applicabile l’esenzione. La concessionaria del tributo ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 507/1993 e vizi motivazionali, per avere la CTR escluso la rilevanza pubblicitaria dei loghi e per avere motivato in modo asseritamente contraddittorio sull’esenzione; 2) violazione dell’art. 13, comma 4, d.lgs. n. 507/1993, per avere escluso l’applicabilità di tale norma ai veicoli in questione; 3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 7 d.lgs. n. 507/1993 e 2.b e 2.c dell’allegato D al d.m. n. 269/2010, per non avere la CTR considerato la documentazione tecnica e fotografica rilevante ai fini della misurazione della superficie del mezzo pubblicitario e della verifica del limite di mezzo metro quadrato; 4) nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. e ulteriore violazione delle norme sull’imposta, per non avere esaminato le prove offerte, in particolare le schede tecniche e il confronto con superfici standard. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, ha accolto il terzo perché la CTR non aveva valutato in concreto se la superficie complessiva dei mezzi e dei segni distintivi eccedesse il limite previsto per l’esenzione, e ha dichiarato assorbito il quarto.
La decisione
La Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, anche per le spese. Ha affermato che, pur essendo astrattamente applicabile l’esenzione per insegne, targhe e simili imposte da obblighi normativi, resta necessario verificare in concreto il rispetto del limite dimensionale di mezzo metro quadrato quando la legge non stabilisca diversamente. Ha inoltre rilevato che il giudice di merito non aveva preso posizione sulla documentazione prodotta dalla concessionaria relativa alle dimensioni effettive dei veicoli e dei contrassegni, documento potenzialmente decisivo ai fini dell’esenzione. Il quarto motivo è rimasto assorbito dall’accoglimento del terzo.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione dei segni apposti sui veicoli e la motivazione della sentenza di merito; la Corte non ne ha fondato l’accoglimento, rigettando il primo motivo.
art. 7, comma 1, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
La superficie rilevante è quella del mezzo pubblicitario nel suo complesso, secondo la minima figura geometrica circoscrivente; il giudice di merito doveva verificare concretamente tale dato per stabilire se l’esenzione fosse applicabile.
art. 13, comma 4, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
Norma riferita ai veicoli usati per il trasporto dell’impresa; non era la disciplina pertinente per i veicoli utilizzati per il servizio di vigilanza, essendo applicabile piuttosto l’esenzione di cui all’art. 17.
art. 17, comma 1, lett. i), d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Sono esenti dall'imposta: […] le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie
L’esenzione opera anche quando l’esposizione del logo o contrassegno sia imposta da una norma regolamentare, ma resta condizionata al limite dimensionale di mezzo metro quadrato se la misura non sia diversamente stabilita.
art. 2.b dell'allegato D al d.m. 13 dicembre 2010, n. 269
Prevede che gli automezzi impiegati nei servizi di vigilanza debbano essere dotati dei contrassegni distintivi dell’istituto nelle caratteristiche approvate dall’autorità competente; tale obbligo regolamentare rileva ai fini dell’esenzione.
art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario è consentita in appello la produzione di nuovi documenti, utilizzabili anche come elementi indiziari, se idonei a fondare una presunzione semplice.
Invocato per la dedotta omessa valutazione delle prove; il relativo motivo è rimasto assorbito per effetto dell’accoglimento del terzo motivo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel primo motivo per dedurre un vizio di motivazione; la Corte ha escluso la sussistenza di una motivazione mancante o apparente e ha rigettato la censura.
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato insieme alle norme processuali sul vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR sufficientemente comprensibile nei limiti del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le censure sono state inquadrate come violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha respinto i motivi di motivazione non consentiti e ha accolto solo il vizio relativo all’omessa valutazione del fatto decisivo.
art. 111, comma 6, Cost.
La Corte richiama il parametro del minimo costituzionale della motivazione, osservando che il controllo di legittimità è limitato ai casi di motivazione mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile.
Massime di principio
- L’esenzione dalla tassa sulla pubblicità per insegne, targhe e simili imposte da legge o regolamento non opera automaticamente: quando la norma non stabilisca espressamente le dimensioni del mezzo, deve comunque essere verificato che la superficie non superi il limite di mezzo metro quadrato.
- Ai fini dell’imposta sulla pubblicità, la superficie rilevante è quella della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, considerato nel suo complesso e indipendentemente dal numero dei messaggi contenuti.
- Quando la parte contribuisce a invocare una causa di esenzione o esclusione dal tributo, grava su di essa l’onere di allegare e provare i relativi presupposti, inclusa la concreta sussistenza del limite dimensionale richiesto dalla disciplina agevolativa.
- Nel processo tributario, i documenti prodotti in appello possono essere utilizzati anche come meri elementi indiziari, se idonei a sostenere una presunzione semplice, e il giudice di merito deve esaminarli quando siano potenzialmente decisivi.
- La disciplina speciale prevista per i veicoli dell’impresa adibiti al trasporto non è automaticamente estensibile ad altri mezzi utilizzati per finalità diverse, come i servizi di vigilanza, se una diversa norma regolamentare disciplina specificamente l’obbligo di apposizione dei contrassegni.
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