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Sentenza

Sentenza n. 430/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 1395/2024, pubblicata in data 21/6/2024, emessa dal Tribunale di Salerno, sezione Lavoro, notificata il 19/10/2024 e passata in giudicato il 18/11/2024;

Giustizia amministrativa202501449

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno, sezione Lavoro, divenuta definitiva, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto all'attribuzione della Carta Docente per tre anni scolastici, per un valore annuo di 500 euro. Ha dedotto l'avvenuta notificazione del titolo all'amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche e la persistente inerzia dell'amministrazione. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L'amministrazione si è costituita senza svolgere difese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, accertando che la sentenza azionata era passata in giudicato, che era stata notificata all'amministrazione e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha rilevato che l'amministrazione non aveva dimostrato di avere attribuito alla ricorrente la Carta elettronica del docente per gli anni e gli importi stabiliti dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di provvedere all'assegnazione del beneficio entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di dare completa esecuzione al giudicato entro ulteriori 90 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario dovrà, se necessario, effettuare anche gli atti di bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, senza poter invocare l'esaurimento degli stanziamenti o la carenza di cassa come impedimenti all'esecuzione del giudicato. La richiesta di astreinte è stata respinta: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, e il Collegio ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico giustificassero concretamente la mancata applicazione. L'amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri titoli esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare la condanna al pagamento di una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    "l'art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico ... ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità ... quello ... della sussistenza di altre ragioni ostative"

    La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma la sua applicazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che deve considerare le difficoltà di adempimento derivanti da vincoli normativi e di bilancio, dallo stato della finanza pubblica e dalla rilevanza degli interessi pubblici.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione pubblica.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente, la cui attribuzione doveva essere eseguita dall'amministrazione in conformità al giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, il giudice può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione al comando giudiziale entro un termine fissato nella sentenza.
  • La mancata dimostrazione, da parte dell'amministrazione, dell'avvenuta adozione degli atti necessari a soddisfare la prestazione riconosciuta dal giudicato integra inottemperanza, anche quando l'adempimento richieda operazioni contabili e di bilancio.
  • In sede di ottemperanza, l'esaurimento dei fondi stanziati o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimi impedimenti all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per reperire e pagare le somme dovute.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando il giudice ravvisi ragioni ostative, anche connesse ai vincoli di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a subentrare in caso di persistente inerzia, subordinandone l'intervento alla richiesta della parte e all'attestazione della scadenza del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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