Cassazione Penale, Sentenza n. 15689/2022 del 22/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento resa dal Tribunale di Cagliari del 17/03/2021; il Procuratore generale deduce l'illegalità della pena per errata determinazione dell'aumento per il vincolo della continuazione: il giudice avrebbe aumentato la pena detentiva di soli sei mesi non rispettando l'art. 81, comma 4, c.p., che impone un aumento non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave quando il reo sia soggetto a recidiva già applicata (art. 99, comma 4, c.p.). Il ricorrente chiede annullamento della sentenza per illegittimità della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che, nel rito del patteggiamento (art. 444 c.p.p.), gli errori di calcolo commessi nei passaggi intermedi per determinare la sanzione concordata non sono rilevanti se il risultato finale non è una pena illegale. Nel caso concreto, benché la modalità di calcolo dell'aumento per continuazione fosse errata (sei mesi invece degli otto dovuti secondo l'art. 81, comma 4), la pena finale concordata (anni 2 di reclusione ed €600 di multa, ridotta per il rito) rientra nei limiti edittali del reato e non è illegale; pertanto il vizio denunciato non ricade nel sindacato di legittimità consentito contro le sentenze di patteggiamento e il ricorso è inammissibile.
Norme richiamate
Disciplina del patteggiamento: l'accordo si forma sul risultato finale della determinazione della pena; la Corte considera non rilevanti errori di calcolo nei passaggi intermedi se la pena finale non è illegale.
Prevede che, quando i reati in continuazione siano commessi da soggetto già recidivo (art. 99, comma 4), l'aumento per la continuazione non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave; nel caso concreto è stata contestata la mancata applicazione corretta di tale incremento.
Regola la recidiva specifica e la sua incidenza sulle pene; nella sentenza il giudice ha considerato la recidiva tra le aggravanti e l'ha ritenuta equivalente all'attenuante ex art. 62-bis.
Prevede l'attenuante per le attenuanti equivalenti; nel processo il giudice ha ritenuto che le aggravanti (compresa la recidiva) fossero equivalenti all'attenuante ex art. 62-bis, con conseguente modulazione della pena.
art. 448 cod. proc. pen., comma 2-bis (l. 103/2017)
La novella ha previsto, tra i motivi di ricorso in Cassazione contro la sentenza di patteggiamento, la possibilità di dedurre in relazione alla misura della pena soltanto la sua illegittimità; la Corte richiama questa limitazione come norma di sistema che conferma l'impostazione giurisprudenziale restrittiva.
Massime di principio
- Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il controllo di legittimità in Cassazione è limitato: possono essere dedotti solo vizi che rendono la pena illegale; errori aritmetici o di calcolo nei passaggi intermedi non sono rilevanti se la pena finale concordata è valida.
- Se la pena concordata rientra nei limiti edittali e non è formalmente illegale, la Corte non annulla per mere inesattezze nel procedimento di calcolo, anche se il calcolo non ha rispettato alla lettera regole come l'aumento per continuazione previsto dall'art. 81, comma 4.
- La presenza di recidiva che influenzi l'aumento per continuazione deve essere valutata rispetto al risultato finale: l'effetto del vizio è rilevante solo se produce una pena complessivamente illegittima (es. fuori dai limiti edittali).
- Il pubblico ministero che impugna una sentenza di patteggiamento dovrebbe concentrarsi sulla dimostrazione dell'illegalità della pena finale (es. violazione dei limiti edittali, contraddizione insanabile nella motivazione) più che su errori di calcolo nei singoli passaggi.
- In casi simili è utile verificare: i limiti edittali del reato più grave; se le attenuanti e aggravanti sono state effettivamente compensate (equivalenza); e se il risultato finale della determinazione della pena esce dai limiti di legge, poiché solo in tal caso l'impugnazione per cassazione ha possibilità di successo.
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