Cassazione Civile, Ordinanza n. 19954/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a ordinanza-ingiunzione emessa dal Collegio Regionale di garanzia elettorale presso la Corte di Appello di Roma per asserita violazione dell'art. 15 della L. n. 515/1993, con irrogazione di una sanzione pecuniaria per erronea indicazione delle spese sostenute nella campagna elettorale. Il Tribunale di Roma aveva accolto l'opposizione ritenendo che l'interessato fosse incorso in un mero errore materiale nella compilazione del modulo. Il Ministero della Giustizia ha poi appellato, ma la Corte di Appello di Roma ha dichiarato estinto il giudizio di secondo grado per mancato deposito nei termini delle note di trattazione scritta previste dalla disciplina emergenziale Covid-19 in sostituzione dell'udienza. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il Ministero ha denunciato violazione degli artt. 181 c.p.c. e 221 del D.L. n. 34/2020, sostenendo che le note di trattazione scritta erano state invece depositate tempestivamente in data 17.11.2020, come risultante sia dalle annotazioni informatiche del fascicolo sia dall'ordinanza della stessa Corte di appello del 25.11.2020 che aveva trattenuto la causa in decisione, con espresso riferimento alle conclusioni precisate mediante note telematiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura del Ministero: dalle registrazioni informatiche del fascicolo e dallo stesso provvedimento della Corte territoriale emergeva il tempestivo deposito delle note di trattazione scritta entro il termine prorogato. Ne conseguiva che la declaratoria di estinzione del giudizio di appello per asserita inattività della parte appellante era erronea. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La norma è richiamata quale parametro della declaratoria di estinzione per mancata comparizione o inattività processuale; la Corte osserva che non poteva applicarsi nel caso concreto, perché l'atto sostitutivo della comparizione era stato depositato tempestivamente.
La disposizione emergenziale è interpretata nel senso che le note di trattazione scritta, depositate nel termine prorogato, equivalgono alla partecipazione processuale richiesta in luogo dell'udienza, impedendo la declaratoria di estinzione per inattività.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel procedimento civile, quando la trattazione scritta sostituisce la comparizione in udienza per effetto della disciplina emergenziale, il giudice non può dichiarare estinto il giudizio per inattività della parte se le note di trattazione risultano depositate tempestivamente.
- Ai fini della verifica dell'eventuale estinzione del processo, il giudice deve considerare non solo la scansione formale degli adempimenti, ma anche le risultanze oggettive del fascicolo informatico e dei propri precedenti provvedimenti, se da essi emerga il regolare compimento dell'atto richiesto.
- La declaratoria di estinzione per mancato deposito dell'atto sostitutivo dell'udienza è erronea quando il deposito risulti effettuato entro il termine prorogato previsto dalla disciplina speciale.
- In sede di legittimità, la deduzione di violazione di legge è fondata quando la sentenza impugnata abbia applicato una causa estintiva in contrasto con dati processuali documentalmente emergenti dagli atti del fascicolo.
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