Cassazione Penale, Sentenza n. 25375/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riabilitazione presentata ai sensi dell'art. 70 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Il ricorrente deduce violazione della norma sostenendo che la valutazione della buona condotta avrebbe dovuto considerare esclusivamente il tempo decorso, il comportamento dell'istante e l'assenza del compimento di ulteriori comportamenti antisociali. Si contesta che la Corte di appello abbia rilevato elementi inconferenti (l'omesso assolvimento degli obblighi dichiarativi relativi all'attività lavorativa) e abbia attribuito rilievo a occasionali e sporadici incontri del ricorrente con soggetti pregiudicati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto preliminarmente che il rimedio esperibile contro il provvedimento di rigetto della riabilitazione sia l'opposizione avanti alla medesima corte di appello e non il ricorso per cassazione. Pur non dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte ha riqualificato il ricorso per cassazione in opposizione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per la prosecuzione del procedimento. Non è stata pronunciata decisione sul merito della richiesta di riabilitazione; la questione dovrà essere nuovamente valutata dalla Corte di appello con le facoltà istruttorie proprie della fase di opposizione.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Stabilisce i presupposti per la riabilitazione dopo una misura di prevenzione personale (prova costante ed effettiva di buona condotta) e rinvia, quanto compatibile, alle disposizioni del codice di procedura penale; individua la competenza della corte di appello per le istanze relative alla misura.
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la procedura dell'opposizione al provvedimento di rigetto della riabilitazione; disciplina la trattazione dell'istanza davanti al giudice competente e le modalità procedurali applicabili.
art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Riferimento interpretativo utilizzato per estendere al procedimento di riabilitazione la disciplina sull'azione esperibile e sulle modalità processuali, consentendo l'applicazione dell'art. 667, comma 4.
Regola l'udienza in camera di consiglio (procedimento camerale); richiamata in relazione al fatto che l'ordinanza impugnata era stata adottata all'esito di udienza camerale.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Consente la riqualificazione del mezzo di impugnazione erroneamente indicato dalla parte per garantire il principio del favor impugnationis e la tutela del diritto di difesa, permettendo di trasformare il ricorso in opposizione quando ciò sia necessario.
art. 683, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce che l'interessato ha l'onere di allegare gli elementi necessari da cui può desumersi la sussistenza delle condizioni richieste per la riabilitazione, mentre l'autorità giudiziaria ha l'onere degli accertamenti istruttori; applicabile per rinvio dall'art. 70, comma 3, d.lgs. n. 159/2011.
Massime di principio
- Il provvedimento di rigetto dell'istanza di riabilitazione emesso dalla corte di appello è impugnabile mediante opposizione avanti alla stessa corte e non mediante ricorso per cassazione; se il ricorrente usa il mezzo sbagliato la Corte di Cassazione può, in favore della garanzia del diritto di difesa, riqualificare l'impugnazione e rinviare gli atti.
- La valutazione della sussistenza della buona condotta ai sensi dell'art. 70 d.lgs. 159/2011 riguarda la prova costante ed effettiva del rispetto delle regole di convivenza sociale; la valutazione è di merito e compete primariamente al giudice del rinvio che può svolgere accertamenti istruttori.
- In sede di legittimità non è possibile ottenere nuovi accertamenti istruttori o la rinnovazione della prova: per ottenere verifiche ed acquisizioni probatorie occorre usare l'opposizione dinanzi al giudice d'origine.
- L'onere di allegazione spetta all'istante che deve indicare gli elementi da cui desumere la buona condotta; tuttavia l'autorità giudiziaria ha il dovere di procedere agli accertamenti necessari per verificare le allegazioni.
- Fatti occasionali e sporadici (incontri con soggetti pregiudicati) o omissioni di adempimenti amministrativi non sono automaticamente conclusive: possono assumere rilievo qualora emergano come indici di una persistente mancata adesione a regole di vita conformi, ma la valutazione richiede esame contestuale e motivato.
- Se si dubita della correttezza del mezzo processuale scelto, è preferibile invocare la riqualificazione dell'impugnazione piuttosto che rischiare la perdita della tutela, in linea con il principio di favor impugnationis.
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