Cassazione Penale, Sentenza n. 06162/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 9/9/2025 che aveva rigettato l'istanza di riesame della misura di custodia cautelare in carcere a carico dell'imputato, applicata per i reati di rapina e lesioni. Due censure: (1) violazione dell'art. 309, commi 5 e 10 c.p.p. e art. 291 c.p.p. per mancata trasmissione da parte del pubblico ministero delle video‑riprese integrali - che la difesa riteneva dimostrassero l'inesistenza della rapina attribuita al ricorrente - e mancata dichiarazione della perdita di efficacia della misura; (2) vizio di motivazione e violazione degli artt. 273 e 192 c.p.p. in relazione all'art. 628 c.p., per avere il Tribunale ritenuto attendibile la persona offesa nonostante dalle video‑riprese non risultasse chiaramente il momento della sottrazione del denaro.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto conforme a giurisprudenza il principio secondo cui il pubblico ministero non è tenuto a trasmettere i supporti informatici contenenti le videoriprese quando gli esiti delle stesse siano integralmente riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria e nell'ordinanza che ha disposto la misura; pertanto l'obbligo dell'art. 309, comma 5 c.p.p. è stato considerato adempiuto. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e aspecifica, non confrontandosi con le ragioni del Tribunale che avevano motivato l'attendibilità della persona offesa e l'adeguatezza dei gravi indizi; la doglianza non ha dunque scalfito la motivazione del provvedimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), con invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen., commi 5 e 10
L'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame riguarda il contenuto degli atti presentati dal PM; se il contenuto delle videoriprese è integralmente riportato nell'annotazione di polizia giudiziaria e nell'ordinanza, l'onere è considerato adempiuto e non è necessaria la trasmissione materiale dei supporti.
Richiamato rispetto agli atti che il pubblico ministero presenta al giudice e alla necessità di trasmissione al riesame; la Corte ha interpretato l'obbligo in termini di contenuto effettivo trasmesso.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti formali e temporali dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso doveva rispettare tali limiti nella formulazione delle censure.
Norma sul principio di motivazione; la censura dovendo confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato, è stata ritenuta generica se non lo fa.
Regole sull'onere della prova e valutazione degli elementi probatori; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse specificamente contestato le ragioni addotte dal Tribunale.
Norma sul reato di rapina, oggetto dell'imputazione; la valutazione della sussistenza dei gravi indizi per tale fattispecie è rimasta sindacabile solo se contestata in modo puntuale.
Richiama il principio della discovery: la difesa deve poter prendere cognizione integrale degli atti a base della misura; se il contenuto è riportato integralmente negli atti trasmessi, la funzione della discovery è soddisfatta.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità; applicata per il pagamento delle spese e della somma per la Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prescrive adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; la Corte ha rimandato gli atti per gli adempimenti formali.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 19195 del 12/04/2019 (Lizzio) e Sez. 3, n. 169 del 30/10/2019 (S.)
Casi richiamati che consolidano il principio secondo cui non è necessario trasmettere i file video quando i loro esiti sono integralmente riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria e nella motivazione del provvedimento che ha adottato la misura.
Massime di principio
- La mancata trasmissione materiale di supporti video al riesame non comporta automaticamente la perdita di efficacia della misura cautelare quando il contenuto delle riprese è integralmente riportato nell'annotazione di polizia giudiziaria e nella motivazione del provvedimento.
- L'obbligo di cui all'art. 309, comma 5 c.p.p. va inteso principalmente in termini di trasmissione del contenuto informativo, non della mera materialità del documento.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire, se credibili e coerenti, base sufficiente per i gravi indizi richiesti per le misure cautelari personali, anche in assenza di riscontri oggettivi esterni, purché la motivazione del giudice renda conto della loro attendibilità.
- Una censura genericamente incentrata su una circostanza non contestata dal giudice di merito è inammissibile: il ricorso deve confrontarsi specificamente con il nucleo argomentativo della motivazione impugnata.
- Se la difesa ritiene che vi sia discrepanza tra il contenuto materiale (es. file video) e quanto riportato nell'annotazione di polizia giudiziaria o nell'ordinanza, deve indicarlo esplicitamente e dimostrare la rilevanza della discrepanza per la decisione, pena l'inefficacia della censura.
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