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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18116/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di delibazione in Italia di una sentenza del Tribunale di Cordoba (Argentina) che aveva condannato il Ministero a pagare alla lavoratrice una somma di denaro. La lavoratrice aveva ottenuto in Argentina il riconoscimento dell'illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato presso il Consolato italiano e la condanna al pagamento di indennità e somme accessorie. Il Ministero si è opposto al riconoscimento, sostenendo che la decisione straniera fosse contraria all'ordine pubblico italiano ex art. 64 l. n. 218/1995, perché avrebbe sostanzialmente convertito un rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze di una pubblica amministrazione, in violazione degli artt. 3, 81 e 97 Cost. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 64, comma 1, lett. g), e 67 l. n. 218/1995, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente dichiarato inammissibili le difese sull'ordine pubblico e avesse valutato il merito della sentenza straniera; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame dell'eccezione di contrarietà all'ordine pubblico; 3) violazione degli artt. 3, 81 e 97 Cost., insistendo sul fatto che il riconoscimento della sentenza argentina avrebbe legittimato una conversione vietata del rapporto di lavoro pubblico e avrebbe comportato un indebito aggravio per l'erario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi perché la Corte d'appello non aveva riesaminato il merito della decisione argentina, ma aveva correttamente verificato se gli effetti del provvedimento straniero fossero compatibili con l'ordine pubblico italiano. La sentenza straniera, secondo la ricostruzione accolta, non aveva costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione, ma aveva solo accertato l'irregolare utilizzo di contratti a termine e riconosciuto una prestazione pecuniaria/indennitaria per la cessazione senza causa del rapporto. Tale effetto è stato ritenuto non contrastante con l'ordine pubblico, perché non impone la conversione del rapporto né la reintegrazione del lavoratore, ma solo una conseguenza risarcitoria o indennitaria dell'abuso dei contratti a termine. È stata ritenuta irrilevante anche la dedotta incidenza sull'art. 81 Cost., poiché non è dimostrato che un eventuale errore si ripeterebbe in modo generalizzato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Ministero. È inoltre menzionata una successiva ordinanza di correzione di errore materiale che ha disposto la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 64 l. n. 218/1995

    il controllo di delibazione riguarda solo la compatibilità degli effetti della sentenza straniera con l'ordine pubblico, senza riesame del merito della decisione resa all'estero

  • art. 67 l. n. 218/1995

    richiamato dal ricorrente in combinato disposto con l'art. 64 per contestare la delibazione

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre omessa pronuncia sull'eccezione di contrarietà all'ordine pubblico

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale indicata come parametro dei motivi di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma processuale indicata per la nullità della sentenza per omessa pronuncia

  • art. 3 Cost.

    richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale asseritamente violato dal riconoscimento della sentenza straniera

  • art. 81 Cost.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che il riconoscimento avrebbe inciso negativamente sull'equilibrio di bilancio

  • art. 97 Cost.

    richiamato dal ricorrente come principio di accesso al pubblico impiego tramite concorso, ritenuto non violato perché la sentenza straniera non ha costituito un rapporto stabile ma ha riconosciuto solo un effetto pecuniario

  • art. 287 c.p.c.

    base del procedimento di correzione dell'errore materiale sull'ordinanza di cassazione

  • art. 288, comma 2, c.p.c.

    richiamato per gli adempimenti conseguenti alla correzione dell'errore materiale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in relazione al contributo unificato, con esclusione di una dichiarazione specifica per le amministrazioni statali

  • Cass. n. 2175 del 01/02/2021

    richiamata come precedente sull'abuso dei contratti a tempo determinato e sulle conseguenze risarcitorie

  • Corte di Giustizia UE, sentenza 7 maggio 2018, C-494/16

    richiamata come supporto al principio secondo cui l'abuso dei contratti a termine può comportare conseguenze economiche senza conversione del rapporto

  • Cass., Sez. Un., n. 31033 del 27/11/2019

    richiamata per affermare che l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese si corregge con il procedimento di correzione degli errori materiali

Massime di principio

  • Nel giudizio di riconoscimento di una sentenza straniera ex art. 64 l. n. 218/1995, il controllo del giudice italiano è limitato alla verifica degli effetti del provvedimento rispetto all'ordine pubblico, senza possibilità di riesaminare il merito della decisione estera.
  • La contrarietà all'ordine pubblico non può essere dedotta in astratto sulla base della diversa qualificazione giuridica data dal giudice straniero, ma deve emergere dagli effetti concreti che il riconoscimento produrrebbe nell'ordinamento italiano.
  • Una decisione straniera che accerti l'uso irregolare di contratti a termine e condanni al pagamento di una somma di denaro non viola l'ordine pubblico se non comporta la costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato o la reintegrazione del lavoratore.
  • Il principio costituzionale del pubblico concorso ex art. 97 Cost. non è leso quando la sentenza straniera produce soltanto un obbligo pecuniario conseguente all'abuso nella stipulazione di contratti a termine, senza incidere sulla costituzione del rapporto di lavoro pubblico in forma stabile.
  • La mera prospettazione di possibili ricadute finanziarie su pluralità di casi analoghi non è sufficiente a integrare la contrarietà all'ordine pubblico, se non è dimostrato che il provvedimento riconosciuto produca di per sé effetti incompatibili con i principi fondamentali dell'ordinamento.
  • L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese può essere corretta con il procedimento di correzione degli errori materiali, purché la richiesta sia stata formulata nel corso del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento di sentenze straniereLicenziamento
RamiInternazionale privatoLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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