Cassazione Penale, Ordinanza n. 30802/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, condannati in appello all'esito di giudizio abbreviato per una serie di condotte riconducibili all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, hanno proposto un unico ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva anche rideterminato in diminuzione il trattamento sanzionatorio. I ricorrenti hanno dedotto: 1) vizi di motivazione e violazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 in ordine all'accertamento della responsabilità penale; 2) violazione della medesima norma con riguardo alla loro qualificazione come amministratori di fatto dell'associazione sportiva coinvolta; 3) violazione degli artt. 132 e 133 c.p. in relazione alla quantificazione della pena per ciascun concorrente. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutti i motivi mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio istruttorio, preclusa in sede di legittimità, e che non si confrontassero in modo puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo generico e non confrontato con la motivazione della Corte d'appello; ha ribadito che gli elementi raccolti deponevano per la qualifica di entrambi i ricorrenti come amministratori di fatto dell'associazione sportiva, evidenziando per una ricorrente la delega sul conto, i prelievi in contanti e la girata degli assegni, e per l'altro indici sintomatici di inserimento organico e funzioni direttive, oltre alle dichiarazioni dei soggetti sentiti nelle indagini. Quanto al dolo specifico del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, la Corte ha richiamato il principio secondo cui non è necessario che l'evasione si realizzi effettivamente, essendo sufficiente il fine di consentire a terzi l'evasione. Ha poi ritenuto inammissibile anche la doglianza sulla pena, osservando che la Corte d'appello aveva motivato in modo coerente la pena base, la riduzione per le attenuanti generiche, gli aumenti per la continuazione e per il reato ulteriormente contestato, nonché la diminuzione finale per il rito abbreviato. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato per la responsabilità concorsuale degli imputati nel reato contestato
norma incriminatrice relativa all'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ribadisce che il dolo specifico consiste nel fine di consentire a terzi l'evasione, senza necessità che l'evasione si realizzi effettivamente
richiamato ai fini della censura sul trattamento sanzionatorio; la Corte ne esclude la violazione per adeguatezza della motivazione sulla pena
richiamato ai fini della censura sulla commisurazione della pena; la Corte ritiene legittima e congrua la valutazione effettuata dal giudice di merito
applicato per porre a carico dei ricorrenti le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 74 del 2000
richiamato per la riqualificazione del capo c) nell'ipotesi di più lieve entità, con incidenza sulla determinazione finale della pena
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio: il ricorso è inammissibile se si limita a prospettare una diversa lettura dei fatti senza misurarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La qualifica di amministratore di fatto può essere desunta da indici sintomatici di inserimento organico e di esercizio effettivo di poteri gestori, amministrativi o contabili, prevalenti rispetto alla posizione del formale rappresentante.
- Nel delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il dolo specifico consiste nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto; non è necessario che il terzo realizzi effettivamente l'evasione.
- La censura sulla dosimetria della pena è inammissibile se non evidenzia specifici vizi logici o giuridici della motivazione e si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito; la pena è legittima quando il giudice espone in modo coerente i criteri adottati ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue l'obbligo di pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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