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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10760/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Con il primo motivo ha censurato la motivazione posta a base del giudizio di responsabilità; con il secondo ha dedotto violazione di legge in relazione alla dosimetria della pena e al trattamento sanzionatorio, richiamando gli artt. 62-bis, 99 e 157 c.p. La Corte ha rilevato che entrambi i motivi erano generici e indeterminati, perché non specificavano gli elementi fattuali o logici della sentenza impugnata che si intendevano contestare, impedendo così il controllo di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero formulate in modo generico e privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché non indicavano i concreti passaggi della motivazione della sentenza d'appello oggetto di critica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata quale titolo del reato per cui è intervenuta la condanna in appello (ricettazione).

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla richiesta di valutazione delle attenuanti generiche; la Corte non entra nel merito per difetto di specificità del motivo.

  • art. 99 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla recidiva e ai suoi effetti sul trattamento sanzionatorio; censura ritenuta generica.

  • art. 157 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prescrizione; motivo non scrutinato nel merito per genericità.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Impone che il ricorso contenga i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto su cui si fonda; la mancanza di specificità determina l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e puntuali: non è sufficiente una critica meramente assertiva della motivazione di merito, occorrendo indicare i passaggi argomentativi o gli elementi fattuali concretamente censurati.
  • La deduzione di violazioni di legge o vizi motivazionali, specie in materia di responsabilità e trattamento sanzionatorio, è inammissibile se non consente alla Corte di individuare con precisione l'oggetto del sindacato richiesto.
  • Quando i motivi di impugnazione risultano generici per indeterminatezza, la Corte di cassazione non procede all'esame del merito e dichiara l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze economiche di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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