Cassazione Penale, Ordinanza n. 03721/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, emessa in parziale riforma della decisione di primo grado, con cui era stata applicata la pena di anni 3 di reclusione per cessione e detenzione di cocaina. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale e all'eccessività della pena, lamentando in particolare la mancata applicazione di una sentenza di proscioglimento. La Corte ha rilevato che, nel giudizio di legittimità avverso sentenza ex art. 444 c.p.p., sono deducibili solo specifici motivi tassativi e che le censure formulate dal ricorrente non rientravano tra quelli consentiti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta sono proponibili solo motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le doglianze sulla motivazione in punto di responsabilità e sulla mancata pronuncia assolutoria sono state ritenute non consentite. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta, contro la quale il ricorso per cassazione è ammesso solo entro limiti tassativi.
Indica il rito di trattazione del ricorso avverso sentenza ex art. 444 c.p.p.
Prevede che pubblico ministero e imputato possano ricorrere per cassazione contro la sentenza ex art. 444 c.p.p. solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
In caso di inammissibilità del ricorso prevede la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice del reato oggetto della sentenza di merito, relativo a cessione e detenzione di cocaina a fini di spaccio.
È richiamata quale fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente e tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Non sono deducibili, nel giudizio di legittimità avverso il patteggiamento, censure di merito sulla motivazione relativa alla responsabilità o sulla mancata assoluzione, se non si traducono in uno dei motivi tipizzati dalla legge.
- La doglianza relativa all'illegalità della pena è ammissibile solo se investe effettivamente la legalità del trattamento sanzionatorio, non la sua mera asserita eccessività in termini discrezionali.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 29 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03665/2026 del 29/01/2026
- ordinanza_penale · 29 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03666/2026 del 29/01/2026
- ordinanza_penale · 29 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03671/2026 del 29/01/2026
- ordinanza_penale · 29 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03672/2026 del 29/01/2026
- ordinanza_penale · 29 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03673/2026 del 29/01/2026
- ordinanza_penale · 29 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03674/2026 del 29/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →