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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03721/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, emessa in parziale riforma della decisione di primo grado, con cui era stata applicata la pena di anni 3 di reclusione per cessione e detenzione di cocaina. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale e all'eccessività della pena, lamentando in particolare la mancata applicazione di una sentenza di proscioglimento. La Corte ha rilevato che, nel giudizio di legittimità avverso sentenza ex art. 444 c.p.p., sono deducibili solo specifici motivi tassativi e che le censure formulate dal ricorrente non rientravano tra quelli consentiti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta sono proponibili solo motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le doglianze sulla motivazione in punto di responsabilità e sulla mancata pronuncia assolutoria sono state ritenute non consentite. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta, contro la quale il ricorso per cassazione è ammesso solo entro limiti tassativi.

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    Indica il rito di trattazione del ricorso avverso sentenza ex art. 444 c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Prevede che pubblico ministero e imputato possano ricorrere per cassazione contro la sentenza ex art. 444 c.p.p. solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso prevede la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice del reato oggetto della sentenza di merito, relativo a cessione e detenzione di cocaina a fini di spaccio.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    È richiamata quale fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente e tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Non sono deducibili, nel giudizio di legittimità avverso il patteggiamento, censure di merito sulla motivazione relativa alla responsabilità o sulla mancata assoluzione, se non si traducono in uno dei motivi tipizzati dalla legge.
  • La doglianza relativa all'illegalità della pena è ammissibile solo se investe effettivamente la legalità del trattamento sanzionatorio, non la sua mera asserita eccessività in termini discrezionali.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
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