Cassazione Penale, Sentenza n. 4420/2025 del 04/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Cagliari (Sez. distaccata di Sassari), della condanna a 10 mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983 conv. l. n. 638/1983, per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative al periodo dicembre 2013 - giugno 2014 per complessivi €60.032. Sono stati sollevati sette motivi: (1) mancata trasmissione alle difese delle conclusioni scritte del Procuratore generale ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137/2020 conv. l. n. 176/2020; (2-5) carenza probatoria sull'elemento oggettivo del reato (mancata verifica dell'effettivo pagamento delle retribuzioni), omissione di acquisire elementi fallimentari e stato di crisi dell'impresa a giustificazione dell'inesigibilità; (6-7) illegittima applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale e doglianza sulla motivazione relativa alla pericolosità sociale. In memoria è stata anche segnalata la prescrizione intervenuta successivamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Sul primo motivo ha accertato la regolare notifica, al difensore, delle conclusioni scritte del Procuratore generale del 13/11/2023, invalidando la doglianza. Sui motivi sostanziali ha ritenuto corretto il giudizio di colpevolezza: la Corte territoriale ha legittimamente ritenuto provata la corresponsione delle retribuzioni valorizzando i modelli DM10/DM110 (sistema UNIEMENS) e ha escluso l'inesigibilità per mancanza di allegazioni e prove concrete da parte della difesa circa la non imputabilità della crisi e l'impossibilità di reperire mezzi alternativi. Ha altresì confermato la legittima applicazione della recidiva reiterata e infraquinquennale, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite che non richiede una precedente dichiarazione di recidiva semplice. Ha inoltre valutato che la prescrizione non era maturata prima della sentenza impugnata (termine massimo computato in 10 anni con la sospensione prevista dalla normativa speciale). Per questi motivi il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato a sostenere le spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e condotto a versare, in via equitativa, €3.000 alla Cassa delle ammende (richiamo alla sentenza Corte Cost. n.186/2000).
Norme richiamate
art. 2, comma 1-bis, decreto legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983
Norma che sanziona l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro; applicata al periodo dicembre 2013 - giugno 2014 per l'importo contestato.
art. 23-bis, comma 2, decreto legge n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020
Disciplina la trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale per l'udienza cartolare; la Corte ha accertato la regolare notifica al difensore, rendendo infondata la doglianza procedurale.
modelli DM10 / DM110 e sistema informatico UNIEMENS (prassi INPS)
I modelli DM10/DM110, generati dal sistema UNIEMENS e basati sulle denunce fornite dal datore di lavoro, possono valere come piena prova della corresponsione delle retribuzioni salvo prova contraria concreta offerta dalla difesa.
Criteri per la valutazione della recidiva: il giudice deve esaminare concretamente il rapporto tra fatti attuali e precedenti per valutare la perdurante inclinazione a delinquere; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione motivando la recidiva.
Sezioni Unite, sent. n. 32318 del 30/03/2023
Giurisprudenza che stabilisce che, ai fini della recidiva reiterata nel giudizio di cognizione, è sufficiente la presenza di più sentenze definitive per reati antecedenti al momento della consumazione dell'illecito, senza necessità di precedente dichiarazione di recidiva semplice.
Norme relative ai termini di prescrizione: nel caso di specie il termine massimo è stato computato in 10 anni, con la considerazione delle sospensioni previste dalla normativa speciale richiamata.
art. 2, commi 1-bis e 1-quater, decreto legge n. 463 del 1983, convertito
Prevede la sospensione di termini (tre mesi) utile al computo della prescrizione del reato fiscale/tributario contestato.
Norma che regola l'obbligo di condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per l'addebito delle spese al ricorrente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla determinazione e al versamento di somme alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto il versamento equitativo di €3.000.
Massime di principio
- I modelli DM10/DM110 prodotti dal sistema UNIEMENS possono costituire prova rilevante e, spesso, piena della corresponsione delle retribuzioni salvo che la difesa offra elementi concreti e specifici per smentirli.
- L'eccezione di inesigibilità dovuta a crisi di liquidità dell'impresa richiede una precisa attività di allegazione e prova: occorre dimostrare entità, cause, epoca della crisi, la non imputabilità della crisi al datore di lavoro e che sono state tentate tutte le misure alternative per reperire le risorse necessarie.
- Per l'applicazione della recidiva reiterata il giudice deve valutare concretamente il rapporto tra precedenti condanne e il reato attuale e motivare la persistenza di una inclinazione a delinquere; non è necessario che le precedenti sentenze abbiano già dichiarato la recidiva.
- La mancata comunicazione alle difese delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero è rimediabile solo se provato che la notifica non è avvenuta; se la notifica è documentata la doglianza è infondata.
- Il calcolo della prescrizione deve considerare sospensioni previste dalla normativa speciale; la prescrizione intervenuta dopo la decisione di inammissibilità non impedisce la dichiarazione di inammissibilità quando il ricorso sia manifestamente infondato.
- In caso di ricorso in cassazione dichiarato manifestamente infondato l'attore può essere condannato alle spese e a versamenti alla Cassa delle ammende; è utile valutare attentamente la fondatezza prima di proporre impugnazioni.
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