Cassazione Penale, Sentenza n. 31266/2025 del 18/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso articolava due motivi: 1) vizio per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p., deducendo il difetto della condizione di procedibilità perché la sentenza era stata pronunciata nella stessa data in cui la persona offesa aveva rimesso la querela, circostanza non nota al ricorrente; 2) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in relazione alla presunta incongruità della pena e alla mancata concessione delle pene sostitutive.
La decisione
Il primo motivo è stato ritenuto fondato e ha assorbito il secondo. La Corte ha affermato che la remissione di querela intervenuta prima che la sentenza divenisse irrevocabile estingue il reato anche se la remissione e la relativa accettazione sono successive alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Sulla base di tale principio consolidato, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per remissione di querela e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen. (furto), n. 2) e n. 7)
Norma sostanziale che descrive il delitto contestato (furto aggravato nelle circostanze indicate); la pronuncia riguarda tuttavia l'estinzione del reato per remissione di querela, non la valutazione del fatto-reato in concreto
art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Riferimento al rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento o applicazione della pena su richiesta), contestualizza la sentenza impugnata
Limiti dell'impugnabilità della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza è comunque impugnabile entro tali limiti
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (vizi di procedura e di motivazione, e questioni sulla congruità della pena)
art. 648, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per precisare il termine oltre il quale la remissione di querela non è più efficace rispetto al ricorso (fino alla pronuncia dell'ordinanza o sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso)
art. 152, terzo comma, cod. pen.
Usato in dottrina e giurisprudenza per spiegare l'effetto della remissione di querela: la remissione paralizza la perseguibilità del reato fino alla condanna irrevocabile, giustificando l'ampiezza del termine per la sua rilevazione
Giurisprudenza consolidata (Sez. U., n. 24246/2004 Chiasserini; Sez. U., n. 40150/2018 Salatino e altre pronunce citate)
Principio consolidato secondo cui la remissione di querela, intervenuta prima che la sentenza diventi irrevocabile, estingue il reato anche se la remissione si verifica dopo la sentenza impugnata; la remissione può paralizzare la perseguibilità del reato fino alla condanna irrevocabile
Massime di principio
- La remissione di querela estingue il reato se è intervenuta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, anche se la remissione e la relativa accettazione sono successive alla pronuncia di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
- In casi di delitti procedibili a querela, il giudice di legittimità può annullare senza rinvio una sentenza già pronunciata quando risulti che, prima della irrevocabilità, la querela è stata rimessa e accettata, con conseguente estinzione del reato.
- La remissione della querela ha effetto non solo sostanziale (estinzione del reato) ma anche processuale, in quanto paralizza la perseguibilità del reato fino al momento della condanna irrevocabile; pertanto il termine per rilevarla è ampio.
- Se la remissione interviene dopo la sentenza ma prima della sua irrevocabilità, i motivi eventualmente attinenti alla pena (es. congruità, pene sostitutive) possono risultare assorbiti dall'estinzione del reato.
- In situazioni analoghe, difensore e parti devono verificare sempre lo stato della querela/ricorso prima della pronuncia definitiva: la conoscenza e il momento di accettazione della remissione sono determinanti per l'esito del processo.
- La remissione di querela rileva per il processo penale; eventuali profili di responsabilità civile o risarcitoria collegati al fatto potrebbero seguire regole diverse e vanno valutati separatamente.
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